Sentenza 62/1998 (ECLI:IT:COST:1998:62)
Massima numero 23759
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GUIZZI - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
12/03/1998; Decisione del
12/03/1998
Deposito del 17/03/1998; Pubblicazione in G. U. 25/03/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 62/98. IMPOSTE E TASSE IN GENERE - TASSE AUTOMOBILISTICHE - ISCRIZIONE A RUOLO - PREVISIONE DI RICORSO ALL'INTENDENTE DI FINANZA ENTRO 30 GIORNI DALLA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO - ESPERIBILITA' DELL'AZIONE GIUDIZIARIA DI OPPOSIZIONE A RUOLO, ENTRO CENTOTTANTA GIORNI DALLA NOTIFICA DELLA DECISIONE DELL'INTENDENTE DI FINANZA O, IN MANCANZA DI QUESTA, DOPO SESSANTA GIORNI DALLA NOTIFICA DEL RICORSO - PRETESA INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA IN GIUDIZIO E LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA INCONDIZIONATA TUTELA DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI LEGITTIMI CONTRO GLI ATTI DELLA P.A. - RIFERIMENTO ALLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 406/1993, 360/1994, 56/1995 E 233/1996 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 62/98. IMPOSTE E TASSE IN GENERE - TASSE AUTOMOBILISTICHE - ISCRIZIONE A RUOLO - PREVISIONE DI RICORSO ALL'INTENDENTE DI FINANZA ENTRO 30 GIORNI DALLA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO - ESPERIBILITA' DELL'AZIONE GIUDIZIARIA DI OPPOSIZIONE A RUOLO, ENTRO CENTOTTANTA GIORNI DALLA NOTIFICA DELLA DECISIONE DELL'INTENDENTE DI FINANZA O, IN MANCANZA DI QUESTA, DOPO SESSANTA GIORNI DALLA NOTIFICA DEL RICORSO - PRETESA INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA IN GIUDIZIO E LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA INCONDIZIONATA TUTELA DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI LEGITTIMI CONTRO GLI ATTI DELLA P.A. - RIFERIMENTO ALLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 406/1993, 360/1994, 56/1995 E 233/1996 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 24, comma primo, e 113 Cost., l'art. 16, comma 3, l. 29 dicembre 1990, n. 408 (Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione d'imposta, nonche' disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e della rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie), nella parte in cui non prevede, nelle controversie di cui allo stesso art. 16, comma 2, l'esperibilita' dell'azione giudiziaria avverso l'iscrizione a ruolo anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo, in quanto - posto che l'assoggettamento dell'azione giudiziaria all'onere del previo esperimento di rimedi amministrativi, con conseguente differimento della proponibilita' dell'azione ad un certo termine decorrente dalla data di presentazione del ricorso, e' legittimo solo se giustificato da esigenze di ordine generale o da superiori finalita' di giustizia, non ritenute esistenti in casi analoghi al presente - la norma denunciata comporta(va) che la tutela giurisdizionale del soggetto contribuente, nei cui confronti e' stata effettuata iscrizione a ruolo dei tributi (e sovrattassa), per i quali non e' ammesso ricorso alle commissioni tributarie, viene subordinata al previo esperimento del ricorso amministrativo, tenuto anche conto che la proposizione di esso non sospende automaticamente l'esecutivita' del ruolo. - S. nn. 406/1993, 360/1994, 56/1995, 233/1996. red.: S. Di Palma
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 24, comma primo, e 113 Cost., l'art. 16, comma 3, l. 29 dicembre 1990, n. 408 (Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione d'imposta, nonche' disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e della rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie), nella parte in cui non prevede, nelle controversie di cui allo stesso art. 16, comma 2, l'esperibilita' dell'azione giudiziaria avverso l'iscrizione a ruolo anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo, in quanto - posto che l'assoggettamento dell'azione giudiziaria all'onere del previo esperimento di rimedi amministrativi, con conseguente differimento della proponibilita' dell'azione ad un certo termine decorrente dalla data di presentazione del ricorso, e' legittimo solo se giustificato da esigenze di ordine generale o da superiori finalita' di giustizia, non ritenute esistenti in casi analoghi al presente - la norma denunciata comporta(va) che la tutela giurisdizionale del soggetto contribuente, nei cui confronti e' stata effettuata iscrizione a ruolo dei tributi (e sovrattassa), per i quali non e' ammesso ricorso alle commissioni tributarie, viene subordinata al previo esperimento del ricorso amministrativo, tenuto anche conto che la proposizione di esso non sospende automaticamente l'esecutivita' del ruolo. - S. nn. 406/1993, 360/1994, 56/1995, 233/1996. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte