Sentenza 65/1998 (ECLI:IT:COST:1998:65)
Massima numero 24007
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  12/03/1998;  Decisione del  12/03/1998
Deposito del 17/03/1998; Pubblicazione in G. U. 25/03/1998
Massime associate alla pronuncia:  24008


Titolo
SENT. 65/98 A. PROCEDIMENTO CIVILE - PROVVEDIMENTI CAUTELARI - RECLAMO AVVERSO L'ORDINANZA RESA 'ANTE CAUSAM', CON LA QUALE SI NEGA IL PROVVEDIMENTO CAUTELARE - DECLARATORIA DI COMPENSAZIONE DELLE SPESE GIUDIZIALI - OPPONIBILITA' DELLA CONDANNA ALLE SPESE STESSE - MANCATA ESTENSIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione per irrilevanza della stessa. Invero, il giudice 'a quo' si trova a dover decidere in sede di reclamo, e non gia' di opposizione, <>. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte