Sentenza 65/1998 (ECLI:IT:COST:1998:65)
Massima numero 24008
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  12/03/1998;  Decisione del  12/03/1998
Deposito del 17/03/1998; Pubblicazione in G. U. 25/03/1998
Massime associate alla pronuncia:  24007


Titolo
SENT. 65/98 B. PROCEDIMENTO CIVILE - PROVVEDIMENTI CAUTELARI - RECLAMO AVVERSO L'ORDINANZA RESA 'ANTE CAUSAM', CON LA QUALE SI NEGA IL PROVVEDIMENTO CAUTELARE E SI DICHIARA ALTRESI' LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE PROCESSUALI - ESPERIBILITA' - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 669-'terdecies', commi 1 e 4 cod. proc. civ. - il quale risulterebbe lesivo degli artt. 3 e 24 Cost. <> -, in quanto non e' configurabile una disparita' di trattamento fra le parti del processo, le quali astrattamente sono poste sullo stesso piano con riguardo al problema della reclamabilita' del provvedimento emesso dal giudice cautelare di primo grado. Peraltro, la norma in esame, comunque interpretata, non viola neppure l'art. 24 Cost., poiche' la compensazione delle spese giudiziali - affidata, per regola generale, alla sussistenza di giusti motivi - non rappresenta in alcun modo ostacolo alla difesa dei propri diritti. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte