Ordinanza 67/1998 (ECLI:IT:COST:1998:67)
Massima numero 23775
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
12/03/1998; Decisione del
12/03/1998
Deposito del 17/03/1998; Pubblicazione in G. U. 25/03/1998
Massime associate alla pronuncia:
23774
Titolo
ORD. 67/98 B. SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONVENZIONI A SOSTEGNO DI SCUOLE DELL'INFANZIA GESTITE DA ENTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E COOPERATIVE SENZA FINI DI LUCRO - PREVISIONE, IN LEGGE REGIONALE, PER L'ATTIVAZIONE DI TALI CONVENZIONI, DI UN CONTRIBUTO AI COMUNI - LAMENTATA INCIDENZA SULLA MATERIA DELL'ISTRUZIONE SCOLASTICA, NON COMPRESA TRA QUELLE DI COMPETENZA DELLE REGIONI - ASSERITA VIOLAZIONE, ALTRESI', DEL PRINCIPIO PER CUI SOLO SE SENZA ONERI PER IL BILANCIO PUBBLICO GLI ENTI PRIVATI POSSONO ISTITUIRE SCUOLE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE, NELL'ORDINANZA DI RINVIO, SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 67/98 B. SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONVENZIONI A SOSTEGNO DI SCUOLE DELL'INFANZIA GESTITE DA ENTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E COOPERATIVE SENZA FINI DI LUCRO - PREVISIONE, IN LEGGE REGIONALE, PER L'ATTIVAZIONE DI TALI CONVENZIONI, DI UN CONTRIBUTO AI COMUNI - LAMENTATA INCIDENZA SULLA MATERIA DELL'ISTRUZIONE SCOLASTICA, NON COMPRESA TRA QUELLE DI COMPETENZA DELLE REGIONI - ASSERITA VIOLAZIONE, ALTRESI', DEL PRINCIPIO PER CUI SOLO SE SENZA ONERI PER IL BILANCIO PUBBLICO GLI ENTI PRIVATI POSSONO ISTITUIRE SCUOLE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE, NELL'ORDINANZA DI RINVIO, SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione dell'atto di promovimento in punto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale proposta, in riferimento agli artt. 33, commi secondo e terzo, e 117, comma primo, Cost., nei confronti della legge della Regione Emilia-Romagna 24 aprile 1995, n. 52 (Integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1983, n. 6 "Diritto allo studio"), con la quale, nell'ambito di un sistema pubblico integrato, in essa delineato, si prevedono i criteri per l'assegnazione, da parte della Regione, di un contributo finanziario (consistente nella ripartizione di un apposito fondo) ai Comuni che abbiano attivato convenzioni finalizzate alla qualificazione e al sostegno di scuole dell'infanzia gestite da enti, associazioni, fondazioni e cooperative senza fini di lucro. Nell'impugnare la legge regionale nel suo intero complesso ritenendo le singole disposizioni della stessa "inautonome", ma in tal modo impedendo la scissione della formulata censura attraverso il frazionamento di diversi possibili profili applicativi, il TAR rimettente si e' infatti limitato ad affermare, riguardo alla rilevanza della eccezione di incostituzionalita' nel processo di provenienza, senza alcun riferimento ai relativi presupposti, che "le norme denunciate costituiscono elemento dirimente della controversia", senza considerare, tra l'altro, che un'eventuale decisione di accoglimento della Corte costituzionale avrebbe reso 'inutiliter data' la sentenza parziale gia' dal TAR pronunciata, contemporaneamente alla emissione della ordinanza di rinvio, con applicazione della legge 'de qua', a tutela di un interesse legittimo fatto valere dai ricorrenti. red.: S. Pomodoro
E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione dell'atto di promovimento in punto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale proposta, in riferimento agli artt. 33, commi secondo e terzo, e 117, comma primo, Cost., nei confronti della legge della Regione Emilia-Romagna 24 aprile 1995, n. 52 (Integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1983, n. 6 "Diritto allo studio"), con la quale, nell'ambito di un sistema pubblico integrato, in essa delineato, si prevedono i criteri per l'assegnazione, da parte della Regione, di un contributo finanziario (consistente nella ripartizione di un apposito fondo) ai Comuni che abbiano attivato convenzioni finalizzate alla qualificazione e al sostegno di scuole dell'infanzia gestite da enti, associazioni, fondazioni e cooperative senza fini di lucro. Nell'impugnare la legge regionale nel suo intero complesso ritenendo le singole disposizioni della stessa "inautonome", ma in tal modo impedendo la scissione della formulata censura attraverso il frazionamento di diversi possibili profili applicativi, il TAR rimettente si e' infatti limitato ad affermare, riguardo alla rilevanza della eccezione di incostituzionalita' nel processo di provenienza, senza alcun riferimento ai relativi presupposti, che "le norme denunciate costituiscono elemento dirimente della controversia", senza considerare, tra l'altro, che un'eventuale decisione di accoglimento della Corte costituzionale avrebbe reso 'inutiliter data' la sentenza parziale gia' dal TAR pronunciata, contemporaneamente alla emissione della ordinanza di rinvio, con applicazione della legge 'de qua', a tutela di un interesse legittimo fatto valere dai ricorrenti. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 33
co. 2
Costituzione
art. 33
co. 3
Altri parametri e norme interposte