Ordinanza 76/1998 (ECLI:IT:COST:1998:76)
Massima numero 23999
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
23/03/1998; Decisione del
23/03/1998
Deposito del 26/03/1998; Pubblicazione in G. U. 01/04/1998
Massime associate alla pronuncia:
24000
Titolo
ORD. 76/98 A. LAVORO - DIRITTI SINDACALI - GODIMENTO - PERCEZIONE DEI CONTRIBUTI - ESCLUSIONE PER LE ORGANIZZAZIONI CHE NON HANNO SOTTOSCRITTO IL CONTRATTO DI LAVORO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 39 COST. - OMESSA MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA E SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'
ORD. 76/98 A. LAVORO - DIRITTI SINDACALI - GODIMENTO - PERCEZIONE DEI CONTRIBUTI - ESCLUSIONE PER LE ORGANIZZAZIONI CHE NON HANNO SOTTOSCRITTO IL CONTRATTO DI LAVORO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 39 COST. - OMESSA MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA E SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto il giudice rimettente, oltre a non far cenno alcuno della fattispecie sottoposta alla sua cognizione, si limita a rinviare, quanto alle ragioni poste a sostegno delle dedotte censure di incostituzionalita', ad altra ordinanza di rimessione, gia' oggetto, peraltro, di una pronunzia di infondatezza da parte della Corte con la sentenza n. 244 del 1996. - Cfr., da ultimo, S. n. 79/1996, nella quale si conferma il consolidato orientamento della Corte relativo alla manifesta inammissibilita' di questioni di legittimita' costituzionale sollevate in termini che non consentano la verifica sull'avvenuto apprezzamento da parte del giudice 'a quo' circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni medesime, <>. red.: G. Leo
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto il giudice rimettente, oltre a non far cenno alcuno della fattispecie sottoposta alla sua cognizione, si limita a rinviare, quanto alle ragioni poste a sostegno delle dedotte censure di incostituzionalita', ad altra ordinanza di rimessione, gia' oggetto, peraltro, di una pronunzia di infondatezza da parte della Corte con la sentenza n. 244 del 1996. - Cfr., da ultimo, S. n. 79/1996, nella quale si conferma il consolidato orientamento della Corte relativo alla manifesta inammissibilita' di questioni di legittimita' costituzionale sollevate in termini che non consentano la verifica sull'avvenuto apprezzamento da parte del giudice 'a quo' circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni medesime, <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 39
Altri parametri e norme interposte