Ordinanza 79/1998 (ECLI:IT:COST:1998:79)
Massima numero 23790
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  23/03/1998;  Decisione del  23/03/1998
Deposito del 26/03/1998; Pubblicazione in G. U. 01/04/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 79/98. EDILIZIA POPOLARE, ECONOMICA E SOVVENZIONATA - I.A.C.P. - CANONE CONVENZIONALE - ASSEGNATARI ALLOGGI TITOLARI DI PENSIONE DI IMPORTO NON SUPERIORE ALLA PENSIONE MINIMA INPS AUMENTATO DELL'IMPORTO DI UNA PENSIONE SOCIALE - ASSEGNATARI MINORENNI O HANDICAPPATI - DETERMINAZIONE DEL CANONE IN MISURA PIU' BASSA DI QUELLA PREVISTA PER GLI ASSEGNATARI CHE NON GODONO DI ALCUN REDDITO - DEDOTTA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO IN DANNO DI QUESTI ULTIMI - ABROGAZIONE DELLE NORME DENUNZIATE - CARENZA DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto - premesso che le norme denunziate (art. 11, primo comma, lett. b), della legge della Regione Liguria n. 50 del 1983 ed art. 46, quinto comma, della legge della Regione Liguria n. 6 del 1983), sono state abrogate, rispettivamente, dalla legge regionale 21 giugno 1996, n. 27 e dalla legge regionale 3 marzo 1994, n. 10, senza che il relativo contenuto normativo sia stato riprodotto nelle disposizioni che hanno diversamente disciplinato la materia; e considerato che, secondo la giurisprudenza della Corte, qualora le norme oggetto di censura siano abrogate o comunque modificate, i giudici 'a quibus' devono indicare puntualmente gli elementi concreti della fattispecie sottoposta al loro esame ed esporre le argomentazioni che fondano il giudizio di perdurante rilevanza della questione - l'ordinanza di rimessione non esplicita tali circostanze e, peraltro, relativamente alla legge regionale n. 50 del 1983, neppure chiarisce, come invece sarebbe stato necessario in considerazione del riferimento al testo anteriore alle modificazioni introdotte dalla legge regionale n. 33 del 1985, quale delle due formulazioni ritiene applicabile alla fattispecie, sicche' risulta del tutto carente la motivazione sulla rilevanza della questione. - Cfr., 'ex multis', O. n. 419/1997. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte