Ordinanza 80/1998 (ECLI:IT:COST:1998:80)
Massima numero 23810
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  23/03/1998;  Decisione del  23/03/1998
Deposito del 26/03/1998; Pubblicazione in G. U. 01/04/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 80/98. PROCEDIMENTO CIVILE - PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE - DECRETO INGIUNTIVO DA NOTIFICARSI ALL'ESTERO - ESCLUSIONE DELLA TUTELA MONITORIA - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD IPOTESI ANALOGHE - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 41 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 633, ultimo comma, cod. proc. civ., laddove statuisce che l'ingiunzione di pagamento non puo' essere pronunciata se la notificazione all'intimato deve avvenire fuori della Repubblica, in quanto - posto che e' gia' stato affermato, con riferimento all'art. 10 Cost., che nei patti comunitari non si configurano principi generali incidenti sulla materia del processo, lasciata alla disciplina del diritto interno degli Stati, e che il divieto di notificazione all'estero del decreto ingiuntivo determina solo una causa di inammissibilita' della speciale tutela monitoria e non un difetto di tutela giurisdizionale, potendosi agire in sede ordinaria - con riferimento agli artt. 24 e 41 Cost., proprio la possibilita' per il creditore di utilizzare tutti gli altri strumenti pocessuali offertigli in sede ordinaria e cautelare (ivi compresi i provvedimenti anticipatori di condanna di cui agli artt. 186-bis e segg. cod. proc. civ.) onde far valere il proprio diritto, esclude la paventata menomazione del diritto di difesa e di azione dello stesso, nonche', conseguentemente e di riflesso, la restrizione della sua piena liberta' di iniziativa economica; in quanto, con riferimento al principio di uguaglianza, non sono omogenei, in termini di natura e di funzione, il provvedimento monitorio e l'ordinanza disciplinata dall'art.186-ter cod. proc. civ., richiamata quale 'tertium comparationis'; ed in quanto, piu' in generale, resta comunque affidata alla discrezionalita' del legislatore la differenziazione delle condizioni di accesso alla tutela giurisdizionale, tanto piu' nella specie, dove la richiesta pronuncia caducatoria implicherebbe imprescindibilmente un articolato coordinamento dello specifico contesto processuale (termini di notifica del decreto ingiuntivo, effetti della mancata notifica dello stesso, instaurazione del giudizio di opposizione). red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte