Sentenza 81/1998 (ECLI:IT:COST:1998:81)
Massima numero 23803
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GUIZZI  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  25/03/1998;  Decisione del  25/03/1998
Deposito del 01/04/1998; Pubblicazione in G. U. 08/04/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 81/98. IMPOSTE E TASSE IN GENERE (STATALI E COMUNALI) - IMPOSTA PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI (I.C.I.A.P.) - ACCERTAMENTO D'IMPOSTA - CONTENZIOSO - OBBLIGO, PER IL CONTRIBUENTE, ALLA PREVIA ESPERIBILITA' DEI RIMEDI IN VIA AMMINISTRATIVA - PREVISTO ESERCIZIO DELL'AZIONE GIUDIZIARIA ENTRO 90 GIORNI DALLA DECISIONE DEL MINISTRO SUL RICORSO - CONSEGUENTE PRECLUSIONE DI TUTELA IN VIA GIURISDIZIONALE, IN CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE DEI RICORSI AMMINISTRATIVI - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI AZIONE - RICHIAMO ALLE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 56/1995 E 406/1993 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24, comma primo, Cost., l'art. 4, comma 8, d.l. 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), conv., con modificazioni, nella l. 24 aprile 1989, n. 144, nella parte in cui non prevede l'esperibilita' dell'azione giudiziaria avverso l'avviso di accertamento dell'imposta per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (I.C.I.A.P.) anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo, in quanto - posto che l'assoggettamento dell'azione giudiziaria all'onere del previo esperimento di rimedi amministrativi, con conseguente differimento della proponibilita' dell'azione a un certo termine decorrente dalla data di presentazione del ricorso, e' legittimo solo se giustificato da esigenze di ordine generale o da superiori finalita' di giustizia, non ritenute esistenti in casi analoghi al presente - la norma denunciata comporta(va) che la tutela giurisdizionale del soggetto contribuente, nei cui confronti e' stato notificato avviso di accertamento per omesso versamento dell'imposta per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, per il quale non e' ammesso ricorso alle commissioni tributarie, viene subordinata al previo esperimento del ricorso amministrativo, tenuto conto che la proposizione di tale rimedio non sospende automaticamente la riscossione dell'imposta. - Sent. nn. 406/1993, 360/1994, 56/1995, 233/1996, 62/1998. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 1

Altri parametri e norme interposte