Sentenza 82/1998 (ECLI:IT:COST:1998:82)
Massima numero 23805
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
25/03/1998; Decisione del
25/03/1998
Deposito del 01/04/1998; Pubblicazione in G. U. 08/04/1998
Massime associate alla pronuncia:
23808
Titolo
SENT. 82/98 A. REGIONI IN GENERE - POTESTA' LEGISLATIVA - LIMITE DEL DIRITTO PRIVATO - FONDAMENTO E FINALITA' - IMPLICAZIONI ESSENZIALI - INDEROGABILITA' DELLE NORME DEL CODICE CIVILE SULL'ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA NEGOZIALE PRIVATA.
SENT. 82/98 A. REGIONI IN GENERE - POTESTA' LEGISLATIVA - LIMITE DEL DIRITTO PRIVATO - FONDAMENTO E FINALITA' - IMPLICAZIONI ESSENZIALI - INDEROGABILITA' DELLE NORME DEL CODICE CIVILE SULL'ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA NEGOZIALE PRIVATA.
Testo
Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, la potesta' legislativa delle Regioni incontra il limite cosiddetto del diritto privato, fondato sull'esigenza connessa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformita' nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati. Al riguardo, anche se l'ambito e la precisa portata di detto limite non sono del tutto pacifici, non v'ha dubbio che esso comporta l'inderogabilita', da parte del legislatore regionale, delle norme dettate dal codice civile per regolare l'esercizio dell'autonomia negoziale privata, sia che si tratti di norme imperative, sia che si tratti di norme destinate a regolare direttamente i rapporti tra soggetti in assenza di diversa volonta' negoziale delle parti. red.: S. Pomodoro
Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, la potesta' legislativa delle Regioni incontra il limite cosiddetto del diritto privato, fondato sull'esigenza connessa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformita' nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati. Al riguardo, anche se l'ambito e la precisa portata di detto limite non sono del tutto pacifici, non v'ha dubbio che esso comporta l'inderogabilita', da parte del legislatore regionale, delle norme dettate dal codice civile per regolare l'esercizio dell'autonomia negoziale privata, sia che si tratti di norme imperative, sia che si tratti di norme destinate a regolare direttamente i rapporti tra soggetti in assenza di diversa volonta' negoziale delle parti. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte