Sentenza 82/1998 (ECLI:IT:COST:1998:82)
Massima numero 23808
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  25/03/1998;  Decisione del  25/03/1998
Deposito del 01/04/1998; Pubblicazione in G. U. 08/04/1998
Massime associate alla pronuncia:  23805


Titolo
SENT. 82/98 B. SANITA' PUBBLICA - REGIONE MARCHE - CONTRATTI DI FORNITURA DI BENI O SERVIZI STIPULATI DALLE UNITA' SANITARIE LOCALI - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI MORATORI - PREVISIONE, CON LEGGE REGIONALE, DI MISURA DEL SAGGIO DI INTERESSI DIVERSA DA QUELLA STABILITA DAL CODICE CIVILE - ESERCIZIO DI POTESTA' LEGISLATIVA NELL'AMBITO, PRECLUSO ALLE FONTI REGIONALI, DEL DIRITTO PRIVATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 73, primo e terzo comma, della legge della Regione Marche 24 ottobre 1981, n. 31, dove, riguardo ai contratti di fornitura di beni e servizi stipulati dalle Unita' Sanitarie Locali, si stabilisce che, qualora l'emissione del titolo di spesa a favore del privato contraente ritardi oltre il termine di novanta giorni dal ricevimento della fattura o del documento equipollente, o dalla data di approvazione del collaudo, o, rispettivamente, oltre il termine di trenta giorni dalla emanazione dell'atto con cui e' avvenuto il riconoscimento, in sede amministrativa, delle somme contestate, "spettano al fornitore" gli "interessi moratori nella misura del tasso ufficiale di sconto", e' costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 117 e 3 Cost.. Con tale disposizione - abrogata dalla legge regionale 19 novembre 1996, n. 47, ma tuttora applicabile ai rapporti, come quelli oggetto del giudizio 'a quo', sorti quando era in vigore - si tende infatti a dettare una disciplina legale della misura del saggio di interesse, destinata a regolare direttamente il rapporto fra la USL e il fornitore, quanto meno con la forza di una statuizione che spiega efficacia in assenza di contraria pattuizione, e quindi, in sostanza, una disciplina legale che si sostituisce, derogandovi, a quella derivante dali artt. 1224 e 1284 del codice civile. Il che pero' e' precluso al legislatore regionale, in quanto - secondo i principi stabiliti dalla Corte costituzionale in materia, - le regole civilistiche relative all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie e alle conseguenze dell'inadempimento delle stesse, possono essere bensi' derogate dalla volonta' negoziale dei contraenti, ma non, in via autoritativa, da una fonte regionale. - Cfr. S. n. 506/1991. V. anche la precedente massima A. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

codice civile    n. 0  art. 1224  

codice civile    n. 0  art. 1284