Sentenza 83/1998 (ECLI:IT:COST:1998:83)
Massima numero 23797
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  25/03/1998;  Decisione del  25/03/1998
Deposito del 01/04/1998; Pubblicazione in G. U. 08/04/1998
Massime associate alla pronuncia:  23796  23798  23799


Titolo
SENT. 83/98 B. PROFESSIONI - ORDINE DEI GEOLOGI - GIUDIZI DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE ISTITUITE PRESSO IL TRIBUNALE E LA CORTE D'APPELLO COMPETENTI, SULLE IMPUGNAZIONI DI DECISIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE - INTEGRAZIONE DEI COLLEGI GIUDICANTI CON DUE GEOLOGI, IN POSSESSO DI DETERMINATI REQUISITI, DESIGNATI DI VOLTA IN VOLTA DALLO STESSO CONSIGLIO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE, RELATIVAMENTE AI TEMPI E AI MODI DI TALE DESIGNAZIONE, IN RIFERIMENTO AL PRINCIPI DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE, DEL DIVIETO DI ISTITUZIONE DI GIUDICI STRAORDINARI E DELLA INDIPENDENZA DA ASSICURARSI ANCHE AGLI ESTRANEI CHE PARTECIPANO ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' AVANZATA IN BASE ALLA RITENUTA POSSIBILITA' DI RISOLUZIONE DEL GIUDIZIO PRINCIPALE INDIPENDENTEMENTE DALLA DECISIONE DEL PROMOSSO INCIDENTE, ATTRAVERSO LA DECISIONE DI ALTRE ECCEZIONI PRELIMINARI POSTESI - REIEZIONE.

Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso, in riferimento agli artt. 25, primo comma, 102, secondo comma, e 108, secondo comma, Cost., nei confronti dell'art. 6, comma 6, della legge 12 novembre 1990 (Decentramento dell'ordine nazionale dei geologi), nella parte in cui prevede che i due geologi, in possesso di determinati requisiti, destinati ad integrare i collegi giudicanti delle sezioni specializzate istituite presso il tribunale e la corte d'appello competenti, nei giudizi sulle impugnazioni delle decisioni del Consiglio nazionale dell'ordine in materia di iscrizioni e cancellazioni dagli albi, trasferimenti, provvedimenti disciplinari ecc., sono designati di volta in volta dallo stesso Consiglio nazionale, va respinta la eccezione di inammissibilita' basata sulla considerazione che il giudice rimettente avrebbe potuto definire, indipendentemente dalla soluzione del prospettato dubbio di costituzionalita', il procedimento civile innanzi a lui pendente, valutando preliminarmente se l'Ordine regionale dei geologi fosse nel caso legittimato a ricorrere e se il Tribunale adito fosse territorialmente competente. Invero - a parte che il dubbio di costituzionalita' investe la composizione del collegio, che giudica anche sulla propria competenza e sulle altre eccezioni preliminari - spetta al giudice di merito - come la Corte costituzionale ha piu' volte affermato - stabilire l'ordine logico delle questioni sottoposte al suo giudizio. - Da ultimo, S. nn. 257/1996, 412/1995 e 213/1994. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 1

Costituzione  art. 102  co. 2

Costituzione  art. 108  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23