Sentenza 83/1998 (ECLI:IT:COST:1998:83)
Massima numero 23798
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
25/03/1998; Decisione del
25/03/1998
Deposito del 01/04/1998; Pubblicazione in G. U. 08/04/1998
Titolo
SENT. 83/98 C. ORDINAMENTO (PROCESSUALE) GIUDIZIARIO - ISTITUZIONE PRESSO GLI ORGANI GIUDIZIARI ORDINARI DI SEZIONI SPECIALIZZATE PER DETERMINATE MATERIE - PREVISIONE COSTITUZIONALE - NECESSARIA COMPOSIZIONE DEL DIVIETO DI ISTITUZIONE DI GIUDICI STRAORDINARI O SPECIALI CON L'ATTRIBUZIONE DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE AI MAGISTRATI ORDINARI - CONSEGUENZE - NATURA ORDINARIA DELLA GIURISDIZIONE ESERCITATA DALLE SEZIONI SPECIALIZZATE - MANTENIMENTO, NELLE STESSE, DELL'ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE PROPRIA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - IMPLICAZIONI.
SENT. 83/98 C. ORDINAMENTO (PROCESSUALE) GIUDIZIARIO - ISTITUZIONE PRESSO GLI ORGANI GIUDIZIARI ORDINARI DI SEZIONI SPECIALIZZATE PER DETERMINATE MATERIE - PREVISIONE COSTITUZIONALE - NECESSARIA COMPOSIZIONE DEL DIVIETO DI ISTITUZIONE DI GIUDICI STRAORDINARI O SPECIALI CON L'ATTRIBUZIONE DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE AI MAGISTRATI ORDINARI - CONSEGUENZE - NATURA ORDINARIA DELLA GIURISDIZIONE ESERCITATA DALLE SEZIONI SPECIALIZZATE - MANTENIMENTO, NELLE STESSE, DELL'ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE PROPRIA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - IMPLICAZIONI.
Testo
Il divieto di istituire giudici straordinari o speciali e l'attribuzione della funzione giurisdizionale a magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario si compongono, nella stessa previsione costituzionale (art. 102 Cost.) con la facolta', rimessa all'apprezzamento del legislatore, di istituire presso gli organi giudiziari ordinari, sezioni specializzate per determinate materie anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. La natura ordinaria della giurisdizione che si esprime nelle sezioni specializzate e il mantenimento, nelle stesse, in forza dei su richiamati principi, dell'articolazione organizzativa e funzionale propria dell'ordinamento giudiziario, comportano che si tratta di organi, non da crearsi di volta in volta per la soluzione di specifiche controversie gia' insorte, ma precostituiti, e nei quali e' necessario, oltre alla presenza dei magistrati ordinari, che l'idoneita' e l'indipendenza nell'esercizio della funzione giurisdizionale siano assicurate, sia richiedendo ai componenti estranei alla magistratura particolari requisiti, sia attribuendo loro le dovute garanzie, anche per quanto riguarda la preposizione alla carica, che anch'essa deve avvenire mediante un atto che sia espressione dell'ordine giudiziario. - Cfr. S. nn. 76/1961 e 108/1962, nonche' O. n. 424/1985. red.: S. Pomodoro
Il divieto di istituire giudici straordinari o speciali e l'attribuzione della funzione giurisdizionale a magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario si compongono, nella stessa previsione costituzionale (art. 102 Cost.) con la facolta', rimessa all'apprezzamento del legislatore, di istituire presso gli organi giudiziari ordinari, sezioni specializzate per determinate materie anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. La natura ordinaria della giurisdizione che si esprime nelle sezioni specializzate e il mantenimento, nelle stesse, in forza dei su richiamati principi, dell'articolazione organizzativa e funzionale propria dell'ordinamento giudiziario, comportano che si tratta di organi, non da crearsi di volta in volta per la soluzione di specifiche controversie gia' insorte, ma precostituiti, e nei quali e' necessario, oltre alla presenza dei magistrati ordinari, che l'idoneita' e l'indipendenza nell'esercizio della funzione giurisdizionale siano assicurate, sia richiedendo ai componenti estranei alla magistratura particolari requisiti, sia attribuendo loro le dovute garanzie, anche per quanto riguarda la preposizione alla carica, che anch'essa deve avvenire mediante un atto che sia espressione dell'ordine giudiziario. - Cfr. S. nn. 76/1961 e 108/1962, nonche' O. n. 424/1985. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 102
Altri parametri e norme interposte