Sentenza 83/1998 (ECLI:IT:COST:1998:83)
Massima numero 23799
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  25/03/1998;  Decisione del  25/03/1998
Deposito del 01/04/1998; Pubblicazione in G. U. 08/04/1998
Massime associate alla pronuncia:  23796  23797  23798


Titolo
SENT. 83/98 D. PROFESSIONI - ORDINE DEI GEOLOGI - DECISIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE SU ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI DAGLI ALBI, TRASFERIMENTI ECC. E IN MATERIA DISCIPLINARE - GIUDIZI SULLE RELATIVE IMPUGNAZIONI - ISTITUZIONE PRESSO IL TRIBUNALE E LA CORTE D'APPELLO COMPETENTI, DI SEZIONI SPECIALIZZATE CON INTEGRAZIONE DEI COLLEGI GIUDICANTI CON DUE GEOLOGI, IN POSSESSO DI DETERMINATI REQUISITI, DESIGNATI DI VOLTA IN VOLTA DAL CONSIGLIO NAZIONALE - RICONOSCIUTO CONTRASTO, LIMITATAMENTE AI TEMPI E AI MODI DI TALE DESIGNAZIONE, CON I PRINCIPI DEL GIUDICE PRECOSTITUITO PER LEGGE E DELLA NECESSARIA INDIPENDENZA ANCHE DEGLI "ESTRANEI CHE PARTECIPANO ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA" - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - CONSEGUENZE IMMEDIATE - NOMINA DEI DUE ESPERTI, IN BASE, O IN BASE A, NORME GENERALI SULLA COMPOSIZIONE DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE, CON PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA.

Testo
L'art. 6, comma 6, della legge 12 novembre 1990, n. 339 (Decentramento dell'ordine nazionale dei geologi), nella parte in cui, nel prefigurare per i giudizi sulle impugnazioni delle decisioni del Consiglio nazionale dell'ordine in materia di iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni e reiscrizioni negli albi, nonche' in materia disciplinare, la istituzione, presso il tribunale e la corte d'appello competenti, di una sezione specializzata, prevede che i collegi giudicanti siano integrati, nella loro composizione, da due iscritti all'ordine designati di volta in volta dal Consiglio nazionale, e' costituzionalmente illegittimo. Con tale normativa, infatti, si da' adito alla possibilita' che la composizione del collegio - in contrasto con il principio, sancito dall'art. 25, comma primo, Cost., del giudice naturale precostituito per legge - sia stabilita in relazione ad una specifica controversia gia' insorta ed in vista di quel solo giudizio. Inoltre, con l'adottato meccanismo di nomina, ai due componenti destinati ad integrare il collegio giudicante non viene assicurata la piena necessaria indipendenza - che l'art. 108, comma secondo, Cost., esige anche per gli "estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia" - nei confronti del Consiglio, che puo' rinnovarne o meno la designazione per altri successivi giudizi, e che quindi non puo' escludersi che possa esercitare un implicito sindacato anche sul modo in cui le sezioni specializzate hanno operato, e cio' tanto piu' in quanto oggetto del giudizio e' appunto l'impugnazione di una decisione o di un provvedimento adottati dallo stesso Consiglio. Tuttavia, poiche' il rilevato contrasto con la Costituzione non riguarda la partecipazione dei due geologi, con i requisiti previsti dalla legge (eta' non inferiore ai trent'anni, iscrizione all'ordine da almeno cinque, ecc.) alla composizione del collegio giudicante, ma solo i tempi e i modi della loro designazione, la riduzione a legittimita' della disposizione impugnata puo' ottenersi limitando la pronuncia della Corte alla espunzione dal testo dell'indicato art. 6, comma 6, delle parole "designati di volta in volta dal Consiglio nazionale". Con la conseguenza che, per l'applicazione della norma che ne residua, il potere di nominare i due esperti, in base alla regola (art. 10, primo comma, numero 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195) stabilita in generale per la nomina e la revoca dei componenti delle sezioni specializzate estranei alla magistratura, rimane rimesso alla competenza del Consiglio superiore della magistratura, o, su delega del Consiglio (art. 38 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916) ai presidenti delle corti d'appello. - Cfr., quanto al motivo correlato all'art. 108, secondo comma, Cost., S. n. 11/1968. V. anche la precedente massima C. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 1

Costituzione  art. 108  co. 2

Altri parametri e norme interposte