Sentenza 84/1998 (ECLI:IT:COST:1998:84)
Massima numero 23813
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
25/03/1998; Decisione del
25/03/1998
Deposito del 01/04/1998; Pubblicazione in G. U. 08/04/1998
Titolo
SENT. 84/98 B. AGRICOLTURA - INTERVENTI PROGRAMMATI PER IL 1996 - DISCIPLINA ADOTTATA DA LEGGE STATALE - PROGRAMMI DI RILEVANZA INTERREGIONALE DESTINATI, PER GLI INTERVENTI DA EFFETTUARSI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, AD ESSERE FINANZIATI DALLA MEDESIMA - POSSIBILITA', CONTESTATA IN RICORSO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, CHE TALI PROGRAMMI SIANO PREVISTI E APPROVATI SENZA UNO SPECIFICO CONSENSO DELLA STESSA, CON LAMENTATA INCIDENZA SULL'ORDINE DELLE COMPETENZE NELLA MATERIA 'DE QUA' - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE, OPPOSTA DALL'AVVOCATURA DELLO STATO IN BASE ALL'ASSUNTO CHE LE NORME IMPUGNATE AVREBBERO RICEVUTO PIENA ATTUAZIONE SENZA PREVISIONI DI INTERVENTI NEL TERRITORIO DELLA RICORRENTE - REIEZIONE.
SENT. 84/98 B. AGRICOLTURA - INTERVENTI PROGRAMMATI PER IL 1996 - DISCIPLINA ADOTTATA DA LEGGE STATALE - PROGRAMMI DI RILEVANZA INTERREGIONALE DESTINATI, PER GLI INTERVENTI DA EFFETTUARSI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, AD ESSERE FINANZIATI DALLA MEDESIMA - POSSIBILITA', CONTESTATA IN RICORSO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, CHE TALI PROGRAMMI SIANO PREVISTI E APPROVATI SENZA UNO SPECIFICO CONSENSO DELLA STESSA, CON LAMENTATA INCIDENZA SULL'ORDINE DELLE COMPETENZE NELLA MATERIA 'DE QUA' - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE, OPPOSTA DALL'AVVOCATURA DELLO STATO IN BASE ALL'ASSUNTO CHE LE NORME IMPUGNATE AVREBBERO RICEVUTO PIENA ATTUAZIONE SENZA PREVISIONI DI INTERVENTI NEL TERRITORIO DELLA RICORRENTE - REIEZIONE.
Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso, con ricorso della Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 8, n. 21, e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e all'art. 4 delle Norme di attuazione emanate con d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, nei confronti dell'art. 2, commi 1 e 4, del d.l. 20 settembre 1996, n. 489 (Interventi programmati in agricoltura per l'anno 196) come convertito nella legge 5 novembre 1996, n. 578, nelle parti in cui permettono che i programmi interregionali di interventi in agricoltura, ivi previsti, interessanti il territorio della Provincia e destinati ad essere finanziati dalla stessa, possano essere proposti e approvati senza il consenso specifico della Provincia medesima, e' da escludersi che possa giungersi ad una dichiarazione di inammissibilita', secondo una prospettazione adombrata dall'Avvocatura dello Stato nella discussione orale, per sopravvenuta carenza di interesse. Infatti, anche ammesso che - come sostenuto dall'Avvocatura - l'applicazione delle disposizioni impugnate si sia effettivamente esaurita con l'adozione e l'attuazione di programmi, nessuno dei quali investe il territorio della Provincia ricorrente, non potrebbe dirsi per questo venuta meno l'efficacia del disposto legislativo oggetto dell'impugnativa, efficacia che, d'altra parte, in base all'art. 14, comma 4, del d.l. 25 marzo 1997, n. 67 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135) risulta prorogata ed estesa ad ulteriori procedimenti di programmazione. red.: S. Pomodoro
Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso, con ricorso della Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 8, n. 21, e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e all'art. 4 delle Norme di attuazione emanate con d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, nei confronti dell'art. 2, commi 1 e 4, del d.l. 20 settembre 1996, n. 489 (Interventi programmati in agricoltura per l'anno 196) come convertito nella legge 5 novembre 1996, n. 578, nelle parti in cui permettono che i programmi interregionali di interventi in agricoltura, ivi previsti, interessanti il territorio della Provincia e destinati ad essere finanziati dalla stessa, possano essere proposti e approvati senza il consenso specifico della Provincia medesima, e' da escludersi che possa giungersi ad una dichiarazione di inammissibilita', secondo una prospettazione adombrata dall'Avvocatura dello Stato nella discussione orale, per sopravvenuta carenza di interesse. Infatti, anche ammesso che - come sostenuto dall'Avvocatura - l'applicazione delle disposizioni impugnate si sia effettivamente esaurita con l'adozione e l'attuazione di programmi, nessuno dei quali investe il territorio della Provincia ricorrente, non potrebbe dirsi per questo venuta meno l'efficacia del disposto legislativo oggetto dell'impugnativa, efficacia che, d'altra parte, in base all'art. 14, comma 4, del d.l. 25 marzo 1997, n. 67 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135) risulta prorogata ed estesa ad ulteriori procedimenti di programmazione. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 4