Sentenza 84/1998 (ECLI:IT:COST:1998:84)
Massima numero 23814
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
25/03/1998; Decisione del
25/03/1998
Deposito del 01/04/1998; Pubblicazione in G. U. 08/04/1998
Titolo
SENT. 84/98 C. REGIONI IN GENERE - INTESA O PARTECIPAZIONE, DI SINGOLE REGIONI O PROVINCE AUTONOME, RICHIESTE, IN RELAZIONE A SPECIFICI PROCEDIMENTI O PROVVEDIMENTI, DA NORME COSTITUZIONALI, STATUTARIE O DI ATTUAZIONE - POSSIBILITA' DI RITENERLE SURROGATE DA DELIBERAZIONI DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI - ESCLUSIONE.
SENT. 84/98 C. REGIONI IN GENERE - INTESA O PARTECIPAZIONE, DI SINGOLE REGIONI O PROVINCE AUTONOME, RICHIESTE, IN RELAZIONE A SPECIFICI PROCEDIMENTI O PROVVEDIMENTI, DA NORME COSTITUZIONALI, STATUTARIE O DI ATTUAZIONE - POSSIBILITA' DI RITENERLE SURROGATE DA DELIBERAZIONI DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI - ESCLUSIONE.
Testo
Tra la funzione svolta dall'organismo collettivo di rappresentanza delle Regioni (Conferenza Stato-Regioni), nell'ambito di procedimenti di concertazione con lo Stato che riguardino tutte le Regioni o parte di esse, e la funzione che deve essere svolta dalla singola Regione e Provincia interessata a uno specifico procedimento o provvedimento, quando le norme costituzionali, statutarie o di attuazione richiedano l'intesa o la partecipazione procedimentale della medesima, intercorre una sostanziale differenza che non consente di considerarle equivalenti, ne' quindi di ritenere che gli atti da porsi in essere nell'esercizio della seconda possano essere sostituiti e surrogati dai provvedimenti adottati nell'esercizio della prima. - Nello stesso senso, S. n. 121/1997. red.: S. Pomodoro
Tra la funzione svolta dall'organismo collettivo di rappresentanza delle Regioni (Conferenza Stato-Regioni), nell'ambito di procedimenti di concertazione con lo Stato che riguardino tutte le Regioni o parte di esse, e la funzione che deve essere svolta dalla singola Regione e Provincia interessata a uno specifico procedimento o provvedimento, quando le norme costituzionali, statutarie o di attuazione richiedano l'intesa o la partecipazione procedimentale della medesima, intercorre una sostanziale differenza che non consente di considerarle equivalenti, ne' quindi di ritenere che gli atti da porsi in essere nell'esercizio della seconda possano essere sostituiti e surrogati dai provvedimenti adottati nell'esercizio della prima. - Nello stesso senso, S. n. 121/1997. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte