Sentenza 84/1998 (ECLI:IT:COST:1998:84)
Massima numero 23815
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
25/03/1998; Decisione del
25/03/1998
Deposito del 01/04/1998; Pubblicazione in G. U. 08/04/1998
Titolo
SENT. 84/98 D. AGRICOLTURA - INTERVENTI PROGRAMMATI PER IL 1996 - NORMATIVA DI LEGGE STATALE IMPUGNATA CON RICORSO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - PROGRAMMI DI RILEVANZA INTERREGIONALE CON FINANZIAMENTI, 'IN PARTE' O 'IN TOTO', A CARICO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME, PROPOSTI DAL MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE O DA REGIONI O PROVINCE AUTONOME (ALMENO TRE) E APPROVATI DAL COMITATO PERMANENTE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI ISTITUITO NELL'AMBITO DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI - POSSIBILITA' CHE L'APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI DA PARTE DEL COMITATO, AVVENGA, A MAGGIORANZA, SENZA LO SPECIFICO CONSENSO DELLA REGIONE O DELLA PROVINCIA AUTONOMA NEL CUI TERRITORIO I PREVISTI INTERVENTI VANNO ATTUATI - VIOLAZIONE DELL'ORDINE COSTITUZIONALE DELLE COMPETENZE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 84/98 D. AGRICOLTURA - INTERVENTI PROGRAMMATI PER IL 1996 - NORMATIVA DI LEGGE STATALE IMPUGNATA CON RICORSO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - PROGRAMMI DI RILEVANZA INTERREGIONALE CON FINANZIAMENTI, 'IN PARTE' O 'IN TOTO', A CARICO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME, PROPOSTI DAL MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE O DA REGIONI O PROVINCE AUTONOME (ALMENO TRE) E APPROVATI DAL COMITATO PERMANENTE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI ISTITUITO NELL'AMBITO DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI - POSSIBILITA' CHE L'APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI DA PARTE DEL COMITATO, AVVENGA, A MAGGIORANZA, SENZA LO SPECIFICO CONSENSO DELLA REGIONE O DELLA PROVINCIA AUTONOMA NEL CUI TERRITORIO I PREVISTI INTERVENTI VANNO ATTUATI - VIOLAZIONE DELL'ORDINE COSTITUZIONALE DELLE COMPETENZE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
In accoglimento del ricorso della Provincia autonoma di Trento, l'art. 2, comma 1, del d.l. 20 settembre 1996, n. 489 (Interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996) come convertito dalla legge 5 novembre 1996, n. 578, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui permette che i programmi di rilevanza interregionale ivi configurati, e che possono essere proposti sia dal Ministero per le politiche agricole, sia dalle Regioni o Province autonome (almeno tre), siano approvati dal Comitato permanente per le politiche agro-alimentari e forestali, chiunque ne sia il proponente, senza il consenso di ciascuna delle Regioni o Province autonome nel cui territorio sono destinati ad essere attuati, secondo le rispettive competenze, gli interventi in essi contemplati. Tali programmi sono infatti finanziati, in generale, con risorse ricadenti in parte nell'ambito della percentuale dell'80 per cento dei fondi destinati agli interventi in agricoltura, che veniva riservata alle Regioni, ai sensi dell'art. 2, comma 10, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, e in particolare, per quanto riguarda le Regioni speciali e le Province autonome, esclusivamente con risorse di queste ultime, come dispone espressamente il comma 4 dello stesso impugnato art. 2, in coerenza con la esclusione di tali enti dal riparto del fondo per l'attuazione degli interventi programmati in agricoltura, disposta, a partire dal 1990, dall'art. 20, comma 1, lett. b), del d.l. 28 dicembre 1989, n. 451, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, e pertanto, perche' l'ordine costituzionale delle competenze risulti rispettato, e' necessario che nel procedimento programmatorio in questione sia acquisito lo specifico consenso della Regione o della Provincia autonoma interessata. Ne', d'altra parte, tale consenso potrebbe ritenersi sostituito dall'approvazione del programma - a maggioranza - da parte del suddetto Comitato, dacche' il Comitato e' istituito nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, dall'art. 2, comma 6, della (su citata) legge n. 491 del 1993, ed e' oggi presumibilmente destinato ad essere sostituito, dopo l'abrogazione della predetta legge n. 491 del 1993 (ad opera dell'art. 1, comma 1, del d.lgs n. 143 del 1997) dalla stessa Conferenza Stato-Regioni, nell'ambito dei compiti riordinati dall'art. 2 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, trattandosi di funzioni, per piu' aspetti, essenzialmente diverse. - Su quest'ultimo punto v. anche la precedente massima C. red.: S. Pomodoro
In accoglimento del ricorso della Provincia autonoma di Trento, l'art. 2, comma 1, del d.l. 20 settembre 1996, n. 489 (Interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996) come convertito dalla legge 5 novembre 1996, n. 578, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui permette che i programmi di rilevanza interregionale ivi configurati, e che possono essere proposti sia dal Ministero per le politiche agricole, sia dalle Regioni o Province autonome (almeno tre), siano approvati dal Comitato permanente per le politiche agro-alimentari e forestali, chiunque ne sia il proponente, senza il consenso di ciascuna delle Regioni o Province autonome nel cui territorio sono destinati ad essere attuati, secondo le rispettive competenze, gli interventi in essi contemplati. Tali programmi sono infatti finanziati, in generale, con risorse ricadenti in parte nell'ambito della percentuale dell'80 per cento dei fondi destinati agli interventi in agricoltura, che veniva riservata alle Regioni, ai sensi dell'art. 2, comma 10, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, e in particolare, per quanto riguarda le Regioni speciali e le Province autonome, esclusivamente con risorse di queste ultime, come dispone espressamente il comma 4 dello stesso impugnato art. 2, in coerenza con la esclusione di tali enti dal riparto del fondo per l'attuazione degli interventi programmati in agricoltura, disposta, a partire dal 1990, dall'art. 20, comma 1, lett. b), del d.l. 28 dicembre 1989, n. 451, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, e pertanto, perche' l'ordine costituzionale delle competenze risulti rispettato, e' necessario che nel procedimento programmatorio in questione sia acquisito lo specifico consenso della Regione o della Provincia autonoma interessata. Ne', d'altra parte, tale consenso potrebbe ritenersi sostituito dall'approvazione del programma - a maggioranza - da parte del suddetto Comitato, dacche' il Comitato e' istituito nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, dall'art. 2, comma 6, della (su citata) legge n. 491 del 1993, ed e' oggi presumibilmente destinato ad essere sostituito, dopo l'abrogazione della predetta legge n. 491 del 1993 (ad opera dell'art. 1, comma 1, del d.lgs n. 143 del 1997) dalla stessa Conferenza Stato-Regioni, nell'ambito dei compiti riordinati dall'art. 2 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, trattandosi di funzioni, per piu' aspetti, essenzialmente diverse. - Su quest'ultimo punto v. anche la precedente massima C. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 4