Sentenza 84/1998 (ECLI:IT:COST:1998:84)
Massima numero 23816
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  25/03/1998;  Decisione del  25/03/1998
Deposito del 01/04/1998; Pubblicazione in G. U. 08/04/1998
Massime associate alla pronuncia:  23812  23813  23814  23815


Titolo
SENT. 84/98 E. AGRICOLTURA - INTERVENTI PROGRAMMATI PER IL 1996 - NORMATIVA DI LEGGE STATALE IMPUGNATA DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - PROGRAMMI DI RILEVANZA INTERREGIONALE PROPOSTI DAL MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE O DA REGIONI O PROVINCE AUTONOME (ALMENO TRE) E APPROVATI DAL COMITATO PERMANENTE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI ISTITUITO NELL'AMBITO DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI - FINANZIAMENTI A CARICO DI REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME DEGLI INTERVENTI RICADENTI NEI LORO TERRITORI - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE DELLA RICORRENTE, PER LA MANCATA PREVISIONE DI UNA SUA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO, NELLA MATERIA 'DE QUA' - QUESTIONE FORMULATA SU PRESUPPOSTO NON PIU' SUSSISTENTE IN SEGUITO ALLA DICHIARAZIONE DI PARZIALE ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DI ALTRA NORMA DELLO STESSO ARTICOLO, CHE PERMETTEVA CHE TALI INTERVENTI POTESSERO EFFETTUARSI SENZA IL CONSENSO DELLA REGIONE O DELLA PROVINCIA AUTONOMA INTERESSATA - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, con ricorso della Provincia autonoma di Trento, in riferimento all'art. 8, numero 21, e all'art. 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonche' all'art. 4 delle Norme di attuazione emanate con d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, nei confronti dell'art. 2, comma 4, del d.l. 20 settembre 1996, n. 489 (Interventi programmati in agricoltura per il 1996) convertito con modificazioni in legge 5 novembre 1996, n. 578, dove si stabilisce che qualora i programmi di rilevanza interregionale ivi previsti riguardino azioni da realizzare nelle Regioni a statuto speciale o nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, le stesse finanzino la spesa relativa agli interventi ricadenti nei propri territori. Il presupposto su cui l'impugnativa si basa, e cioe' che con la disposizione impugnata si ponga a carico della ricorrente il finanziamento di interventi da essa non decisi ne' consentiti, e' infatti venuto meno con la dichiarazione di parziale illegittimita' del comma 1 dello stesso articolo, a seguito della quale le azioni contemplate dai suddetti programmi, e destinate ad essere finanziate dalla Provincia autonoma non potranno piu' effettuarsi senza il consenso specifico della stessa Provincia. - V. la precedente massima D. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 4