Sentenza 85/1998 (ECLI:IT:COST:1998:85)
Massima numero 23802
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
25/03/1998; Decisione del
25/03/1998
Deposito del 01/04/1998; Pubblicazione in G. U. 08/04/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 85/98. EDILIZIA E URBANISTICA - DOMANDA DI CONDONO PREVIA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - IMPUGNAZIONE IN VIA GIURISDIZIONALE DEL DINIEGO - MANCATA PREVISIONE DELLA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA SOTTO IL PROFILO DELL'UGUALE TRATTAMENTO DI SITUAZIONI DIVERSE E DELL'IRRAGIONEVOLEZZA - NON FONDATEZZA.
SENT. 85/98. EDILIZIA E URBANISTICA - DOMANDA DI CONDONO PREVIA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - IMPUGNAZIONE IN VIA GIURISDIZIONALE DEL DINIEGO - MANCATA PREVISIONE DELLA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA SOTTO IL PROFILO DELL'UGUALE TRATTAMENTO DI SITUAZIONI DIVERSE E DELL'IRRAGIONEVOLEZZA - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39, comma 8, l. 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui non prevede la sospensione dell'azione penale, per violazione degli artt. 20, lett. c), l. 28 febbraio 1985, n. 47 e 1 'sexies' introdotto dalla l. n. 431 del 1985 in sede di conversione del d.l. n. 312 del 1985, in pendenza dell'impugnazione in via giurisdizionale del provvedimento di diniego della richiesta di condono edilizio e di autorizzazione paesaggistica per opere abusive in zona sottoposta a vincolo paesistico, in quanto -posto che il comma 8 dell'art. 39 l. n. 724 del 1994 ha esteso l'ambito di applicabilita' del condono edilizio ai reati connessi "per interventi edilizi nelle zone e fabbricati sottoposti a vincolo" (culturale paesaggistico e ambientale) previsti dalle leggi nn. 1089 del 1939 e 1497 del 1939, e dal d.l. n. 312 del 1985 conv. nella l. n. 431 del 1985; che il meccanismo del condono oblazione e della conseguente estinzione di tali reati non e' ne' automatico, ne' semplicemente subordinato al verificarsi dei soli presupposti propri del condono edilizio (temporali, soggettivi, procedimentali), potendo prodursi, per effetto del condono, in base all'art. 38, comma 8, l. n. 724 del 1994, solo quando, come ulteriore elemento assolutamente indispensabile, sia stata rilasciata la concessione edilizia o l'autorizzazione in sanatoria, a sua volta subordinata al conseguimento delle autorizzazioni delle Amministrazioni preposte alla tutela degli anzidetti vincoli; che la diversita' di trattamento giuridico di tali reati (rispetto a quelli relativi all'abitabilita', alle opere in cemento armato o a struttura metallica e alle opere in zona sismica, per i quali l'effetto estintivo derivante dall'intera corresponsione dell'oblazione opera anche nel caso che le opere non possano conseguire la sanatoria) e' frutto di scelta del legislatore ragionevolmente condizionata, in senso restrittivo e con rigore procedimentale, dal particolare rilievo dei beni protetti dai vincoli suindicati, al fine, quale esigenza costante della legge sul condono edilizio, di realizzare un contemperamento dei valori in gioco (paesaggio, cultura, salute, conformita' dell'iniziativa economica privata all'utilita' sociale, funzione sociale della proprieta', da una parte, abitazione e lavoro, dall'altra); che la sospensione del procedimento penale, quando sia pendente davanti ad un altro giudice una controversia che debba risolvere una questione su un atto, pregiudiziale alla definizione del primo processo, non si pone, per il legislatore, come soluzione obbligata sul piano costituzionale; e che, anzi, in sede di disciplina positiva, si e' andato affermando il principio della separazione dei giudizi e della autonomia ed indipendenza delle giurisdizioni civile, amministrativa e tributaria da un lato e penale dall'altro, con le sole previsioni di ipotesi derogatorie tassativamente previste da legge, ritenendosi di privilegiare, anche in sede penale, l'esigenza di sollecita definizione del processo - la scelta del legislatore di non prevedere la sospensione del processo penale nella fattispecie prospettata rispetta il canone della ragionevolezza, tenuto conto della natura e delle finalita' dei vincoli tutelati dalle norme incriminatrici, dei poteri del giudice penale di scandire i tempi del procedimento, e del fatto che, anche nelle ipotesi in cui gli effetti estintivi del condono si producano successivamente alla condanna penale definitiva, tali effetti operano relativamente all'esecuzione della pena. - S. nn. 369/1988, 427/1995, 270/1996 e 302/1996; ord. nn. 19/1996, 137/1996 e 294/1996; 219/1997. red.: S. Di Palma
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39, comma 8, l. 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui non prevede la sospensione dell'azione penale, per violazione degli artt. 20, lett. c), l. 28 febbraio 1985, n. 47 e 1 'sexies' introdotto dalla l. n. 431 del 1985 in sede di conversione del d.l. n. 312 del 1985, in pendenza dell'impugnazione in via giurisdizionale del provvedimento di diniego della richiesta di condono edilizio e di autorizzazione paesaggistica per opere abusive in zona sottoposta a vincolo paesistico, in quanto -posto che il comma 8 dell'art. 39 l. n. 724 del 1994 ha esteso l'ambito di applicabilita' del condono edilizio ai reati connessi "per interventi edilizi nelle zone e fabbricati sottoposti a vincolo" (culturale paesaggistico e ambientale) previsti dalle leggi nn. 1089 del 1939 e 1497 del 1939, e dal d.l. n. 312 del 1985 conv. nella l. n. 431 del 1985; che il meccanismo del condono oblazione e della conseguente estinzione di tali reati non e' ne' automatico, ne' semplicemente subordinato al verificarsi dei soli presupposti propri del condono edilizio (temporali, soggettivi, procedimentali), potendo prodursi, per effetto del condono, in base all'art. 38, comma 8, l. n. 724 del 1994, solo quando, come ulteriore elemento assolutamente indispensabile, sia stata rilasciata la concessione edilizia o l'autorizzazione in sanatoria, a sua volta subordinata al conseguimento delle autorizzazioni delle Amministrazioni preposte alla tutela degli anzidetti vincoli; che la diversita' di trattamento giuridico di tali reati (rispetto a quelli relativi all'abitabilita', alle opere in cemento armato o a struttura metallica e alle opere in zona sismica, per i quali l'effetto estintivo derivante dall'intera corresponsione dell'oblazione opera anche nel caso che le opere non possano conseguire la sanatoria) e' frutto di scelta del legislatore ragionevolmente condizionata, in senso restrittivo e con rigore procedimentale, dal particolare rilievo dei beni protetti dai vincoli suindicati, al fine, quale esigenza costante della legge sul condono edilizio, di realizzare un contemperamento dei valori in gioco (paesaggio, cultura, salute, conformita' dell'iniziativa economica privata all'utilita' sociale, funzione sociale della proprieta', da una parte, abitazione e lavoro, dall'altra); che la sospensione del procedimento penale, quando sia pendente davanti ad un altro giudice una controversia che debba risolvere una questione su un atto, pregiudiziale alla definizione del primo processo, non si pone, per il legislatore, come soluzione obbligata sul piano costituzionale; e che, anzi, in sede di disciplina positiva, si e' andato affermando il principio della separazione dei giudizi e della autonomia ed indipendenza delle giurisdizioni civile, amministrativa e tributaria da un lato e penale dall'altro, con le sole previsioni di ipotesi derogatorie tassativamente previste da legge, ritenendosi di privilegiare, anche in sede penale, l'esigenza di sollecita definizione del processo - la scelta del legislatore di non prevedere la sospensione del processo penale nella fattispecie prospettata rispetta il canone della ragionevolezza, tenuto conto della natura e delle finalita' dei vincoli tutelati dalle norme incriminatrici, dei poteri del giudice penale di scandire i tempi del procedimento, e del fatto che, anche nelle ipotesi in cui gli effetti estintivi del condono si producano successivamente alla condanna penale definitiva, tali effetti operano relativamente all'esecuzione della pena. - S. nn. 369/1988, 427/1995, 270/1996 e 302/1996; ord. nn. 19/1996, 137/1996 e 294/1996; 219/1997. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte