Sentenza 86/1998 (ECLI:IT:COST:1998:86)
Massima numero 23804
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
25/03/1998; Decisione del
25/03/1998
Deposito del 01/04/1998; Pubblicazione in G. U. 08/04/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 86/98. SANZIONI AMMINISTRATIVE - ORDINANZA INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE AL PRETORE - TERMINE DI TRENTA GIORNI - MANCATA PREVISIONE DEL POTERE DEL PRETORE DI ESCLUDERE LA TARDIVITA' DELL'OPPOSIZIONE, IN CASO DI RITARDO DETERMINATO DALL'INDICAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 3, QUARTO COMMA, LEGGE 2 AGOSTO 1990, N. 241, DI UN TERMINE PIU' LUNGO DEI TRENTA GIORNI - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL PROCESSO AMMINISTRATIVO - PRETESA INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - NON FONDATEZZA.
SENT. 86/98. SANZIONI AMMINISTRATIVE - ORDINANZA INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE AL PRETORE - TERMINE DI TRENTA GIORNI - MANCATA PREVISIONE DEL POTERE DEL PRETORE DI ESCLUDERE LA TARDIVITA' DELL'OPPOSIZIONE, IN CASO DI RITARDO DETERMINATO DALL'INDICAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 3, QUARTO COMMA, LEGGE 2 AGOSTO 1990, N. 241, DI UN TERMINE PIU' LUNGO DEI TRENTA GIORNI - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL PROCESSO AMMINISTRATIVO - PRETESA INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 1, l. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevede il potere del Pretore di escludere la tardivita' dell'opposizione proposta avverso una ordinanza-ingiunzione, quando il ritardo sia stato determinato dall'indicazione, nell'ordinanza stessa, di un termine piu' lungo di quello previsto, a pena di decadenza, dalla'rt. 22 della medesima legge, in quanto - posto che l'art. 3, comma 4, l. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti), disponendo che "in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere, contiene un principio di carattere generale, applicabile anche ai procedimenti amministrativi disciplinati da disposizioni anteriori e, quindi, anche a quello di irrogazione delle sanzioni amministrative regolato dalla l. n. 689 del 1981 - non possono verificarsi preclusioni a proporre opposizione, non solo quando manchi nell'ordinanza-ingiunzione l'indicazione del termine entro cui e' possibile farlo, ma, a maggior ragione, nel caso in cui sia indicato erroneamente un termine piu' lungo di quello fissato dalla legge, vanificandosi, altrimenti, oltre alla portata precettiva dell'art. 3, comma 4, l. n. 241 del 1990, anche l'esigenza di effettiva tutela del cittadino nei confronti degli atti della P.A.. - S. nn. 534/1990, 311/1994, 507/1995. red.: S. Di Palma
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 1, l. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevede il potere del Pretore di escludere la tardivita' dell'opposizione proposta avverso una ordinanza-ingiunzione, quando il ritardo sia stato determinato dall'indicazione, nell'ordinanza stessa, di un termine piu' lungo di quello previsto, a pena di decadenza, dalla'rt. 22 della medesima legge, in quanto - posto che l'art. 3, comma 4, l. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti), disponendo che "in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere, contiene un principio di carattere generale, applicabile anche ai procedimenti amministrativi disciplinati da disposizioni anteriori e, quindi, anche a quello di irrogazione delle sanzioni amministrative regolato dalla l. n. 689 del 1981 - non possono verificarsi preclusioni a proporre opposizione, non solo quando manchi nell'ordinanza-ingiunzione l'indicazione del termine entro cui e' possibile farlo, ma, a maggior ragione, nel caso in cui sia indicato erroneamente un termine piu' lungo di quello fissato dalla legge, vanificandosi, altrimenti, oltre alla portata precettiva dell'art. 3, comma 4, l. n. 241 del 1990, anche l'esigenza di effettiva tutela del cittadino nei confronti degli atti della P.A.. - S. nn. 534/1990, 311/1994, 507/1995. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte