Sentenza 87/1998 (ECLI:IT:COST:1998:87)
Massima numero 23807
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  25/03/1998;  Decisione del  25/03/1998
Deposito del 01/04/1998; Pubblicazione in G. U. 08/04/1998
Massime associate alla pronuncia:  23806


Titolo
SENT. 87/98 B. REGIONI IN GENERE - CONSIGLIO REGIONALE - REGIONE UMBRIA - APPROVAZIONE NELLE FORME DELLA LEGGE DEL NUOVO REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA IN VIA PRINCIPALE DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - ASSERITA VIOLAZIONE DI PRINCIPI RITENUTI PRECLUSIVI, NEL CASO, DEL RICORSO ALLO STRUMENTO LEGISLATIVO - NON RICONDUCIBILITA' DI TALI PRINCIPI AI DISPOSTI DELLA COSTITUZIONE E DELLO STATUTO REGIONALE ASSUNTI A PARAMETRO - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Per la mancanza, nel ricorso del Presidente del Consiglio, del requisito di una minima sufficiente determinazione dei parametri - a cui non potrebbe certo ovviare, individuandoli essa stessa, la Corte - e' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Umbria, riapprovata il 27 gennaio 1997, recante il nuovo regolamento interno del Consiglio regionale, sollevata in base all'assunto che tali regolamenti dovrebbero essere sempre approvati con delibere non rivestite delle forme di legge. Il principio dell'autonomia del Consiglio regionale e quello, che ne deriverebbe, della impossibilita' di far ricorso, in tal caso, allo strumento legislativo, sui quali, asserendone l'esistenza in Costituzione, si basa il ricorso, non possono infatti in alcun modo ritenersi contenuti negli articoli della Costituzione e dello Statuto regionale, specificatamente richiamati. Non nell'art. 121 Cost., dal quale si apprende soltanto che il Consiglio regionale e' organo della Regione (primo comma) e che esso esercita le potesta' legislative e regolamentari ad essa attribuite (secondo comma), ma senza alcuna indicazione circa l'ampiezza e i caratteri della sua autonomia; non nell'art. 44 dello Statuto umbro, che nulla dispone in ordine alla natura e alla forma dell'atto con cui il regolamento interno del Consiglio va approvato; non nell'art. 127 Cost., dove nessun chiarimento si rinviene quanto al problema di quali siano le deliberazioni regionali che possono o non possono assumere la forma della legge, ed il riferimento al quale e' del tutto fuor di luogo anche per quanto riguarda il contrasto, pure dedotto, con l'interesse nazionale, contrasto che peraltro potrebbe se mai rilevare di fronte al Parlamento ma non innanzi alla Corte costituzionale. Neppure pertinenti, infine, sembrano gli accenni del ricorrente alle sentenze nn. 288 del 1987 e 14 del 1965 - che hanno affermato, l'una, l'insindacabilita', in sede di giudizio di legittimita' costituzionale, del regolamento del Consiglio provinciale di Trento, e l'altra l'ammissibilita' del conflitto di attribuzione tra Stato e Regione in relazione a norme del regolamento del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia - giacche' in entrambi i casi l'approvazione con delibera (e non con legge) del regolamento consiliare era elemento della fattispecie su cui la Corte si e' pronunciata, non il contenuto della sua statuizione. - V. la precedente massima A. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 121

Costituzione  art. 127

Altri parametri e norme interposte

statuto regione Umbria    n. 0  art. 44