Sentenza 88/1998 (ECLI:IT:COST:1998:88)
Massima numero 23972
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  25/03/1998;  Decisione del  25/03/1998
Deposito del 01/04/1998; Pubblicazione in G. U. 08/04/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 88/98. CONCORSI PUBBLICI - PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E AZIENDE PRIVATE - ASSUNZIONI OBBLIGATORIE - DISCIPLINA - RISERVA DI POSTI PER LE CATEGORIE PROTETTE - INVALIDI DI GUERRA - IDONEITA' DEI PREDETTI INVALIDI - INCLUSIONE DELL'ORDINE DI GRADUATORIA TRA I VINCITORI SINO AL RAGGIUNGIMENTO DELLA PERCENTUALE DEL 15% DEI POSTI IN ORGANICO - DEDOTTO INGIUSTIFICATO PRIVILEGIO PER I CONCORRENTI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA PROTETTA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 51, primo comma, e 97, terzo comma, Cost. - dell'art. 12, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 (recante: <>), a norma del quale <>, in quanto - premesso che la norma impugnata, introducendo l'istituto della assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, si colloca nel quadro dell'ampio intervento operato dal legislatore, dopo il primo conflitto mondiale, a favore dei predetti invalidi; e considerato che tale disciplina e' stata successivamente estesa, con diverse modalita' di tutela, ad altre categorie ritenute meritevoli di particolare protezione con singole e specifiche leggi, fino alla legge n. 482 del 1968, che ha ridisciplinato organicamente la materia - la medesima disposizione non puo' ritenersi ne' irragionevole ne' priva di giustificazione, essendo diretta ad assolvere un onere e un compito della collettivita' al fine di consentire a detti beneficiari, in base a condizioni e criteri prestabiliti, un piu' agevole reperimento di una occupazione, pur nei limiti di percentuali prefissate in rapporto ai posti in organico per ciascuna qualifica, nel contemperamento delle esigenze della pubblica amministrazione per la migliore selezione dei propri impiegati con quelle di tutela degli appartenenti alle categorie protette, i quali comunque possono accedervi solo dopo aver superato le prove concorsuali in posizione di parita' rispetto agli altri concorrenti. Peraltro, non resta preclusa al legislatore la possibilita' di introdurre nella procedura concorsuale prescelta, a favore di alcune categorie svantaggiate, deroghe suscettibili di realizzare quella particolare tutela che detta normativa intende perseguire. - Cfr. S. nn. 38/1960 e 279/1983. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 51  co. 1

Costituzione  art. 97  co. 3

Altri parametri e norme interposte