Ordinanza 90/1998 (ECLI:IT:COST:1998:90)
Massima numero 23809
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  25/03/1998;  Decisione del  25/03/1998
Deposito del 01/04/1998; Pubblicazione in G. U. 08/04/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 90/98. LAVORO (COLLOCAMENTO AL) - REGIONE SICILIANA - ACCESSO ALL'IMPIEGO PRESSO GLI ENTI LOCALI - LIMITE MASSIMO DI ETA' DI QUARANTA ANNI - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA DI FRONTE AL FENOMENO DELL'INNALZAMENTO DELL'ETA' MEDIA DELLA POPOLAZIONE E DEL CORRISPONDENTE INNALZAMENTO DELL'ETA' PENSIONABILE - DENUNCIATO INGIUSTIFICATO OSTACOLO, ALTRESI', ALL'EMANCIPAZIONE DAL BISOGNO DI SOGGETTI CHE, PROPRIO PERCHE' NON PIU' GIOVANI, RISULTANO MAGGIORMENTE PENALIZZATI NELL'AVVIAMENTO AL LAVORO - INAPPLICABILITA' DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA NEL GIUDIZIO 'A QUO' (RIGUARDANTE NON UN ENTE LOCALE, MA UN'AZIENDA AUTONOMA) - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.

Testo
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3, commi primo e secondo, Cost., nei confronti dell'art. 216, comma 1, numero 4, della legge della Regione siciliana 15 marzo 1963, n. 16 (Ordinamento amministrativo degli enti locali) nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 18 aprile 1989, n. 7, nella parte in cui pone come limite massimo per la nomina a dipendente degli enti locali della Regione siciliana l'eta' di quaranta anni. Nel giudizio nel corso del quale l'incidente e' stato promosso, e che verte sul risarcimento di danni per la mancata assunzione dell'interessato, a causa del superamento del suddetto limite di eta', presso un'Azienda municipalizzata del Comune di Palermo, non trova infatti applicazione la disposizione impugnata ma la normativa del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle aziende municipalizzate di igiene urbana in data 1 ottobre 1991, e del piu' recente analogo contratto del 31 ottobre 1995. Atteso che, come si desume chiaramente dall'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142 - che configura le aziende speciali dei Comuni come enti strumentali dell'ente locale dotati di personalita' giuridica e di autonomia imprenditoriale - e dall'art. 1, comma 3, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina del pubblico impiego) - che si riferisce ai rapporti di impiego presso le amministrazioni pubbliche, comprendendo fra queste gli enti locali e "tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali" - i dipendenti delle aziende speciali dei Comuni non sono inclusi nel comparto, relativo alla speciale contrattazione collettiva prevista dall'art. 45 del citato d.lgs. n. 29 del 1993, concernente il personale delle Regioni e delle autonomie locali, e pertanto il loro rapporto di lavoro resta disciplinato da contratti collettivi di lavoro di diritto comune. E d'altra parte, anche a voler ricercare nella disciplina del pubblico impiego locale - come ipotizza il remittente - un parametro per l'apprezzamento della validita' delle clausole del contratto collettivo nazionale di lavoro, dovrebbe farsi riferimento non gia' alla legislazione regionale siciliana, ma a quella nazionale. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 3  co. 2

Altri parametri e norme interposte