Ordinanza 92/1998 (ECLI:IT:COST:1998:92)
Massima numero 23898
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  25/03/1998;  Decisione del  25/03/1998
Deposito del 01/04/1998; Pubblicazione in G. U. 08/04/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 92/98. IMPOSTE E TASSE IN GENERE - IRPEF - DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI UNA IMPRESA MINORE - ASSERITO OBBLIGO PER IL CONTRIBUENTE DI DICHIARARE UN REDDITO MINIMO IN MISURA PREDETERMINATA DAL LEGISLATORE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 53 COST. - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - ASSERITA VIOLAZIONE, ALTRESI' DELL'ART. 76 COST. - PARAMETRO INCONFERENTE - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Manifesta infondatezza della questione, gia' dichiarata non fondata con la sentenza n. 384 del 1997, nella quale la Corte ha riconosciuto la legittimita' costituzionale delle norme impugnate, da un lato evidenziando che il ricorso a presunzioni in materia tributaria e' generalmente ammesso e che, nella specie, la presunzione prevista dalla legge riguarda solo i coefficienti di redditivita' sulle somme effettivamente ricavate; dall'altro sottolineando che la decisione di fare ricorso al sistema della contabilita' semplificata e' frutto di una libera scelta operata dal contribuente, il quale deve conseguentemente valutarne la convenienza. Inoltre, il parametro di cui all'art. 76 Cost. e' inconferente, poiche' la legge di delega al Governo per la riforma tributaria prevede espressamente il ricorso a meccanismi di contabilita' semplificata per le imprese minori. - Cfr. S. n. 137/1997 e O. n. 393/1997. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte