Ordinanza 93/1998 (ECLI:IT:COST:1998:93)
Massima numero 23901
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
25/03/1998; Decisione del
25/03/1998
Deposito del 01/04/1998; Pubblicazione in G. U. 08/04/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 93/98. PROCESSO PENALE - CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE DEI TERMINI DI DURATA MASSIMA NELLA FASE DIBATTIMENTALE - LAMENTATA ATTRIBUZIONE DEL POTERE DI INIZIATIVA AL PUBBLICO MINISTERO - ESCLUSIONE DEI POTERI D'UFFICIO DEL GIUDICE - DEDOTTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI INDIPENDENZA DEL GIUDICE - QUESTIONE GIA' DISCHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 93/98. PROCESSO PENALE - CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE DEI TERMINI DI DURATA MASSIMA NELLA FASE DIBATTIMENTALE - LAMENTATA ATTRIBUZIONE DEL POTERE DI INIZIATIVA AL PUBBLICO MINISTERO - ESCLUSIONE DEI POTERI D'UFFICIO DEL GIUDICE - DEDOTTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI INDIPENDENZA DEL GIUDICE - QUESTIONE GIA' DISCHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Manifesta infondatezza della questione, avendo la Corte - con la sentenza n. 238 del 1997, successiva all'ordinanza di rimessione - gia' dichiarato non fondata una identica questione, perche' basata sull'erroneo presupposto interpretativo che il pubblico ministero possa limitare la richiesta di sospensione dei termini di custodia cautelare <>, con la conseguenza che la richiesta di sospensione che contenga limitazioni all'operativita' della sospensione stessa, deviando dal quadro normativo predisposto dall'art. 304, commi 2 e 3, cod. proc. pen., e' da ritenere del tutto estranea alla disciplina legislativa. red.: G. Leo
Manifesta infondatezza della questione, avendo la Corte - con la sentenza n. 238 del 1997, successiva all'ordinanza di rimessione - gia' dichiarato non fondata una identica questione, perche' basata sull'erroneo presupposto interpretativo che il pubblico ministero possa limitare la richiesta di sospensione dei termini di custodia cautelare <>, con la conseguenza che la richiesta di sospensione che contenga limitazioni all'operativita' della sospensione stessa, deviando dal quadro normativo predisposto dall'art. 304, commi 2 e 3, cod. proc. pen., e' da ritenere del tutto estranea alla disciplina legislativa. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 101
Altri parametri e norme interposte