Ordinanza 94/1998 (ECLI:IT:COST:1998:94)
Massima numero 23778
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
25/03/1998; Decisione del
25/03/1998
Deposito del 01/04/1998; Pubblicazione in G. U. 08/04/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 94/98. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - MANCATA PREVISIONE, NELLE NORME DEL CODICE, DI PRECISE DETERMINAZIONI PER IMPEDIRE CHE L'ISCRIZIONE DELLE NOTIZIE DI REATO SIA EFFETTUATA DAL PUBBLICO MINISTERO, DISCREZIONALMENTE, IN UN MOMENTO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI GLI INDIZI DI REITA' SIANO EMERSI - MANCATA PREVISIONE, ALTRESI', DELLE INUTILIZZABILITA' DEGLI ATTI DI INDAGINE COMPIUTI IN ASSENZA DELLA ISCRIZIONE IMMEDIATA - ASSERITA DIFFORMITA' RISPETTO ALLE DIRETTIVE DELLA LEGGE DI DELEGA, CON CONSEGUENTE INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA INDAGATI E LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE NELLA ORDINANZA DI RIMESSIONE IN PUNTO DI RILEVANZA - RICHIESTA ALLA CORTE COSTITUZIONALE DI NON CONSENTITA PRONUNCIA ADDITIVA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 94/98. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - MANCATA PREVISIONE, NELLE NORME DEL CODICE, DI PRECISE DETERMINAZIONI PER IMPEDIRE CHE L'ISCRIZIONE DELLE NOTIZIE DI REATO SIA EFFETTUATA DAL PUBBLICO MINISTERO, DISCREZIONALMENTE, IN UN MOMENTO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI GLI INDIZI DI REITA' SIANO EMERSI - MANCATA PREVISIONE, ALTRESI', DELLE INUTILIZZABILITA' DEGLI ATTI DI INDAGINE COMPIUTI IN ASSENZA DELLA ISCRIZIONE IMMEDIATA - ASSERITA DIFFORMITA' RISPETTO ALLE DIRETTIVE DELLA LEGGE DI DELEGA, CON CONSEGUENTE INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA INDAGATI E LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE NELLA ORDINANZA DI RIMESSIONE IN PUNTO DI RILEVANZA - RICHIESTA ALLA CORTE COSTITUZIONALE DI NON CONSENTITA PRONUNCIA ADDITIVA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., nei confronti degli artt. 335, comma 1, 405, comma 2, e 406, comma 8, cod. proc. pen., in quanto, secondo il giudice 'a quo', in mancanza delle piu' precise determinazioni richieste dall'art. 2, numeri 35 e 48, della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81, praticamente consentono che l'iscrizione nell'apposito registro del nome della persona alla quale e' attribuito il reato venga effettuata dal pubblico ministero, in base a discrezionali valutazioni, in un momento successivo a quello in cui gli indizi di reita' siano emersi, con conseguente pregiudizievole spostamento della decorrenza dei termini per le indagini preliminari e senza che sia prevista la inutilizzabilita' degli atti di indagine compiuti in assenza della iscrizione immediata. Invero, a parte la impossibilita', per la Corte costituzionale, di indicare con determinatezza - come preteso, con quesito additivo, a fulcro delle dedotte censure, nella ordinanza di rinvio - il termine entro il quale il pubblico ministero dovrebbe iscrivere nel registro delle notizie di reato il nome dell'indagato, si e' omesso di chiarire, nella motivazione della rilevanza del promosso incidente, se nel caso di specie in concreto sussistano, e quali siano, gli atti delle indagini preliminari che rimarrebbero coinvolti dalla sanzione di inutilizzabilita' che pure il rimettente mira a far scaturire dalla sua articolata denuncia. red.: S. Pomodoro
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., nei confronti degli artt. 335, comma 1, 405, comma 2, e 406, comma 8, cod. proc. pen., in quanto, secondo il giudice 'a quo', in mancanza delle piu' precise determinazioni richieste dall'art. 2, numeri 35 e 48, della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81, praticamente consentono che l'iscrizione nell'apposito registro del nome della persona alla quale e' attribuito il reato venga effettuata dal pubblico ministero, in base a discrezionali valutazioni, in un momento successivo a quello in cui gli indizi di reita' siano emersi, con conseguente pregiudizievole spostamento della decorrenza dei termini per le indagini preliminari e senza che sia prevista la inutilizzabilita' degli atti di indagine compiuti in assenza della iscrizione immediata. Invero, a parte la impossibilita', per la Corte costituzionale, di indicare con determinatezza - come preteso, con quesito additivo, a fulcro delle dedotte censure, nella ordinanza di rinvio - il termine entro il quale il pubblico ministero dovrebbe iscrivere nel registro delle notizie di reato il nome dell'indagato, si e' omesso di chiarire, nella motivazione della rilevanza del promosso incidente, se nel caso di specie in concreto sussistano, e quali siano, gli atti delle indagini preliminari che rimarrebbero coinvolti dalla sanzione di inutilizzabilita' che pure il rimettente mira a far scaturire dalla sua articolata denuncia. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2 nn.35 e 48