Ordinanza 95/1998 (ECLI:IT:COST:1998:95)
Massima numero 23782
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
25/03/1998; Decisione del
25/03/1998
Deposito del 01/04/1998; Pubblicazione in G. U. 08/04/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 95/98. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE - RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE - MANCATA PREVISIONE, IN CASO DI OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA, DELLA FACOLTA' DELL'INDAGATO DI INTERLOQUIRE, ANALOGAMENTE A QUANTO STABILITO PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE, CON PROPRIE DEDUZIONI E ISTANZE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 95/98. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE - RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE - MANCATA PREVISIONE, IN CASO DI OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA, DELLA FACOLTA' DELL'INDAGATO DI INTERLOQUIRE, ANALOGAMENTE A QUANTO STABILITO PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE, CON PROPRIE DEDUZIONI E ISTANZE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., nei confronti dell'art. 156 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) nella parte in cui non prevede, nel procedimento davanti al pretore, che, in seguito ad opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione inoltrata al giudice per le indagini preliminari dal pubblico ministero, il soggetto sottoposto alle indagini sia messo in condizione di interloquire - analogamente a quanto stabilito, per i procedimenti davanti al tribunale, dall'art. 126 dello stesso d.lgs. n. 271 - prendendo visione degli atti e presentando le proprie deduzioni, anche con richiesta motivata di ulteriori indagini. Non sussiste infatti violazione del principio di eguaglianza, in quanto il diritto della persona offesa di opporsi all'archiviazione, essendo strumentalmente correlato al controllo del giudice volto a salvaguardare il pieno rispetto del principio di obbligatorieta' dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost., e dei valori di legalita' ed uguaglianza che esso coinvolge, non e' in alcun modo assimilabile alla posizione della persona gia' sottoposta alle indagini; ne' alcuna lesione, inoltre, appare subire il diritto di difesa, dato che, attesa la peculiare natura e funzione del procedimento di archiviazione, l'eventuale contraddittorio, in esso, tra persona offesa e indagato non puo' certo configurarsi come soluzione costituzionalmente obbligata. E neppure evocabile e', infine, il diverso modello procedimentale previsto, nel caso di opposizione alla richiesta di archiviazione per i reati di competenza del tribunale e della Corte di assise, giacche' - come la Corte costituzionale ha piu' volte rilevato - il principio di "massima semplificazione" di cui alla direttiva n. 103 della legge delega n. 81 del 16 febbraio 1987, consente di giustificare, nel procedimento pretorile, insieme con l'esclusione dell'udienza preliminare, anche l'assenza del rito camerale nell'ipotesi 'de qua'. - Su finalita' ed ampiezza del controllo del giudice sull'archiviazione, v. S. nn. 88/1991 e 445/1990; sulle applicazioni del principio di "massima semplificazione" nella disciplina del procedimento pretorile, v., inoltre, S. nn. 291/1993 e 123/1993. red.: S. Pomodoro
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., nei confronti dell'art. 156 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) nella parte in cui non prevede, nel procedimento davanti al pretore, che, in seguito ad opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione inoltrata al giudice per le indagini preliminari dal pubblico ministero, il soggetto sottoposto alle indagini sia messo in condizione di interloquire - analogamente a quanto stabilito, per i procedimenti davanti al tribunale, dall'art. 126 dello stesso d.lgs. n. 271 - prendendo visione degli atti e presentando le proprie deduzioni, anche con richiesta motivata di ulteriori indagini. Non sussiste infatti violazione del principio di eguaglianza, in quanto il diritto della persona offesa di opporsi all'archiviazione, essendo strumentalmente correlato al controllo del giudice volto a salvaguardare il pieno rispetto del principio di obbligatorieta' dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost., e dei valori di legalita' ed uguaglianza che esso coinvolge, non e' in alcun modo assimilabile alla posizione della persona gia' sottoposta alle indagini; ne' alcuna lesione, inoltre, appare subire il diritto di difesa, dato che, attesa la peculiare natura e funzione del procedimento di archiviazione, l'eventuale contraddittorio, in esso, tra persona offesa e indagato non puo' certo configurarsi come soluzione costituzionalmente obbligata. E neppure evocabile e', infine, il diverso modello procedimentale previsto, nel caso di opposizione alla richiesta di archiviazione per i reati di competenza del tribunale e della Corte di assise, giacche' - come la Corte costituzionale ha piu' volte rilevato - il principio di "massima semplificazione" di cui alla direttiva n. 103 della legge delega n. 81 del 16 febbraio 1987, consente di giustificare, nel procedimento pretorile, insieme con l'esclusione dell'udienza preliminare, anche l'assenza del rito camerale nell'ipotesi 'de qua'. - Su finalita' ed ampiezza del controllo del giudice sull'archiviazione, v. S. nn. 88/1991 e 445/1990; sulle applicazioni del principio di "massima semplificazione" nella disciplina del procedimento pretorile, v., inoltre, S. nn. 291/1993 e 123/1993. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte