Ordinanza 96/1998 (ECLI:IT:COST:1998:96)
Massima numero 23903
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  25/03/1998;  Decisione del  25/03/1998
Deposito del 01/04/1998; Pubblicazione in G. U. 08/04/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 96/98. PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO PER PERDITA DELLA CAPACITA' PROCESSUALE - FALLIMENTO DELLA PARTE COSTITUITA - NECESSITA' DELLA DICHIARAZIONE DEL PROCURATORE DELLA PREDETTA PARTE - RITENUTO PREGIUDIZIO PER I CONTRADDITTORI DEL FALLITO - RIFERIMENTO DI TALE PRETESA LESIONE <> - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Manifesta infondatezza della questione, in quanto il giudice 'a quo' denuncia l'art. 300 cod. proc. civ. -che regola in modo unitario il fenomeno dell'interruzione del processo causata dalla perdita della capacita' processuale - per lesione del diritto delle controparti del soggetto fallito, senza riferire tale lesione all'applicazione della predetta norma, bensi' ad eventualita' estranee ad essa, indicate dal rimettente nel mancato intervento del curatore fallimentare, nella pronunzia di una successiva sentenza favorevole alle controparti e, ancora, nella proposizione - da parte del curatore stesso - di una eccezione di inopponibilita' al fallimento ove detta sentenza venga posta in esecuzione prima che il fallito riacquisti la capacita' patrimoniale. - V. S. n. 136/1992. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte