Regioni (competenza esclusiva statale) - Ordinamento civile e penale - Disciplina del rapporto di lavoro del personale delle Regioni, anche a statuto speciale (nella specie: personale delle società partecipate dalle Regioni e dagli enti locali) - Rapporti lavorativi già in essere - Competenza esclusiva statale - Profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale - Competenza residuale regionale (nel caso di specie: illegittimità costituzionale delle norme della Regione Siciliana che disciplinano il ricollocamento o la mobilità del personale eccedentario delle società partecipate in liquidazione). (Classif. 216021).
Gli interventi legislativi che dettano misure relative a rapporti lavorativi già in essere - ivi compresi quelli relativi al personale delle Regioni a statuto speciale - sono da ricondurre alla materia dell'ordinamento civile, mentre i profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale rientrano nella competenza legislativa residuale regionale. (Precedenti: S. 195/2021 - mass. 44312; S. 194/2020 - mass. 43033; S. 126/2020 - mass. 43224; S. 16 del 2020 - mass. 41461; S. 81 del 2019 - mass. 42358; S. 172 del 2018 - mass. 40163; S. 191/2017 - mass. 41906; S. 257 del 2016 - mass. 39218; S. 186/2016 - mass. 39017; S. 211 del 2014 - mass. 38098; S. 151 del 2010 - mass. 34613; S. 189 del 2007 - mass. 31369).
Le disposizioni inerenti al personale delle società partecipate dalle Regioni e dagli enti locali, in quanto volte a definire il regime giuridico di soggetti di diritto privato, sono riconducibili alla materia di competenza esclusiva statale dell'ordinamento civile. (Precedenti: S. 227/2020 - mass. 42656; S. 159/2020 - mass. 43329; S. 25/2020 - mass. 42260; S. 251/2016 - mass. 39229; S. 326/2008 - mass. 32823).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. e dell'art. 14 dello statuto speciale - l'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 6 del 2021, il quale consente a richiesta l'inserimento nell'albo del personale delle società partecipate in liquidazione, per il ricollocamento o la mobilità del relativo personale eccedentario, dei dipendenti che, pur avendo maturato i requisiti in base alla legislazione regionale vigente, non vi siano stati inclusi per oggettivi impedimenti. La disposizione impugnata dal Governo consente, solo a tali dipendenti, di beneficiare della procedura di mobilità riservata di cui all'art. 64 della legge reg. Siciliana n. 21 del 2014, a carattere transitorio e non più vigente, con ciò reintroducendo l'obbligo per le società controllate dalla Regione di attingere a tale elenco, prima di poter procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, e richiamando la disciplina statale dell'epoca quanto alla mobilità orizzontale del personale eccedentario delle società stesse mediante trasferimenti o nuove assunzioni. Per tale via, la disciplina in esame - che si colloca nell'area della materia di competenza esclusiva statale dell'ordinamento civile - si pone in dissonanza con le nuove specifiche previsioni statali vigenti, concernenti la gestione delle eccedenze di personale delle società a controllo pubblico, quali dettate dall'art. 25 TUSP, come modificato dal d.l. n. 162 del 2019, come conv.)