Sentenza 44/2025 (ECLI:IT:COST:2025:44)
Massima numero 46702
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore PITRUZZELLA
Udienza Pubblica del  25/02/2025;  Decisione del  25/02/2025
Deposito del 15/04/2025; Pubblicazione in G. U. 16/04/2025
Massime associate alla pronuncia:  46700  46701  46703  46704


Titolo
Decreto-legge - In genere - Emendamenti aggiunti in sede di conversione - Necessità dell'identità dell'oggetto rispetto al decreto originario - Ratio - Rispetto delle ordinarie dinamiche parlamentari - Decreti-legge a carattere plurimo (nel caso di specie: "milleproroghe") - Condizioni di validità - Preesistenza di una situazione di necessità e urgenza - Omogeneità di scopo - Divieto di norme intruse. (Classif. 076001).

Testo

Gli emendamenti alla legge di conversione del decreto-legge devono riguardare lo stesso oggetto di quest’ultimo, a pena di illegittimità costituzionale. In questo modo si realizza un concorso di fonti, la prima governativa e la seconda parlamentare, nella disciplina del medesimo oggetto. La legge di conversione, infatti, riveste i caratteri di una fonte funzionalizzata e specializzata, volta alla stabilizzazione del decreto-legge, con la conseguenza che non può aprirsi ad oggetti eterogenei rispetto a quelli in esso presenti, ma può solo contenere disposizioni coerenti con quelle originarie dal punto di vista materiale o finalistico, essenzialmente per evitare che il relativo iter procedimentale semplificato, previsto dai regolamenti parlamentari, possa essere sfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano il decreto-legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare. (Precedenti: S. 146/2024 - mass. 46357; S. 215/2023 - mass. 45890; S. 113/2023 - mass. 45571; S. 245/2022 - mass. 45226; S. 210/2021 - mass.; S. 226/2019 - mass. 41887).

Nei provvedimenti governativi a contenuto ab origine plurimo, la continuità tra legge di conversione e decreto-legge non può che essere misurata muovendo dalla verifica della coerenza tra le disposizioni inserite in sede di conversione e quelle originariamente adottate in via di straordinaria necessità e urgenza, avendo riguardo al collegamento con uno dei contenuti già disciplinati dal decreto-legge, ovvero alla sua ratio dominante. Tale continuità viene meno quando le disposizioni aggiunte siano totalmente estranee o addirittura “intruse” rispetto a quei contenuti e a quegli obiettivi, giacché solo la palese estraneità delle norme impugnate rispetto all’oggetto e alle finalità del decreto-legge o la evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell’originario decreto-legge possono inficiare di per sé la legittimità costituzionale della norma introdotta con la legge di conversione. (Precedenti: S. 113/2023 - mass. 45571; S. 245/2022 - mass. 45226).

I decreti “milleproroghe” (che sono una species dei decreti-legge a contenuto ab origine plurimo) sono una tipologia di decreto-legge connotato dalla ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale. Rispetto a tali decreti solo l’inserimento, in sede di conversione, di una norma del tutto estranea alla ratio e alla finalità unitaria determina la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei. (Precedenti: S. 245/2022 - mass. 45226; S. 154/2015 - mass. 38489).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte