Sentenza 97/1998 (ECLI:IT:COST:1998:97)
Massima numero 23777
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
26/03/1998; Decisione del
26/03/1998
Deposito del 06/04/1998; Pubblicazione in G. U. 15/04/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 97/98. REATI MILITARI - INTRODUZIONE CLANDESTINA IN LUOGHI DI INTERESSE MILITARE - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - PENA PIU' GRAVE DI QUELLA PREVISTA, A SEGUITO DELLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 49 DEL 1989 E 298 DEL 1995, PER PIU' GRAVI IPOTESI DI REATO - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 97/98. REATI MILITARI - INTRODUZIONE CLANDESTINA IN LUOGHI DI INTERESSE MILITARE - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - PENA PIU' GRAVE DI QUELLA PREVISTA, A SEGUITO DELLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 49 DEL 1989 E 298 DEL 1995, PER PIU' GRAVI IPOTESI DI REATO - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., in relazione all'art. 90, comma 1, cod. proc. pen. mil. di pace, nel testo risultante dalle sentenze dichiarative di illegittimita' costituzionale nn. 49 del 1989 e 298 del 1995, l'art. 90, comma 2, stesso codice, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da due a cinque anni, anziche' da uno a cinque anni, in quanto e' palese la disparita' di trattamento edittale, determinatasi a seguito delle predette sentenze, fra l'ipotesi disciplinata dal secondo comma (pena da due a cinque anni) e quelle previste dal primo comma, alle quali si applica, in forza delle sentenze medesime, la pena stabilita dall'art. 260, comma 1, cod. pen. mil. di pace, per chiunque si introduca clandestinamente, o con inganno, in luoghi o zone di terra, di acqua e di aria in cui e' vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato (pena da uno a cinque anni), tanto piu' in quanto una delle ipotesi contenute nel primo comma (quella di cui al n. 2), oggi meno gravemente punita, riguarda una fattispecie i cui elementi costitutivi sono gli stessi previsti dal secondo comma (introduzione clandestina o con inganno nei luoghi vietati), qualificati pero' dal fine di compiere altre attivita' vietate, come eseguire disegni, fotografie o altre rilevazioni. - S. nn. 49/1989 e 298/1995. red.: S. Di Palma
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., in relazione all'art. 90, comma 1, cod. proc. pen. mil. di pace, nel testo risultante dalle sentenze dichiarative di illegittimita' costituzionale nn. 49 del 1989 e 298 del 1995, l'art. 90, comma 2, stesso codice, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da due a cinque anni, anziche' da uno a cinque anni, in quanto e' palese la disparita' di trattamento edittale, determinatasi a seguito delle predette sentenze, fra l'ipotesi disciplinata dal secondo comma (pena da due a cinque anni) e quelle previste dal primo comma, alle quali si applica, in forza delle sentenze medesime, la pena stabilita dall'art. 260, comma 1, cod. pen. mil. di pace, per chiunque si introduca clandestinamente, o con inganno, in luoghi o zone di terra, di acqua e di aria in cui e' vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato (pena da uno a cinque anni), tanto piu' in quanto una delle ipotesi contenute nel primo comma (quella di cui al n. 2), oggi meno gravemente punita, riguarda una fattispecie i cui elementi costitutivi sono gli stessi previsti dal secondo comma (introduzione clandestina o con inganno nei luoghi vietati), qualificati pero' dal fine di compiere altre attivita' vietate, come eseguire disegni, fotografie o altre rilevazioni. - S. nn. 49/1989 e 298/1995. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte