Sentenza 98/1998 (ECLI:IT:COST:1998:98)
Massima numero 24015
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
26/03/1998; Decisione del
26/03/1998
Deposito del 06/04/1998; Pubblicazione in G. U. 15/04/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 98/98. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - SPESE PER IL MANTENIMENTO DEL CONDANNATO NEGLI STABILIMENTI DI PENA - OBBLIGO DI RIMBORSO - NON TRASMISSIBILITA' AGLI EREDI - OBBLIGO DI RIMBORSO DELLE SPESE DEL PROCESSO PENALE - NON TRASMISSIBILITA' AGLI EREDI - MANCATA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 27 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI OGNI ALTRO PROFILO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE PARZIALE.
SENT. 98/98. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - SPESE PER IL MANTENIMENTO DEL CONDANNATO NEGLI STABILIMENTI DI PENA - OBBLIGO DI RIMBORSO - NON TRASMISSIBILITA' AGLI EREDI - OBBLIGO DI RIMBORSO DELLE SPESE DEL PROCESSO PENALE - NON TRASMISSIBILITA' AGLI EREDI - MANCATA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 27 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI OGNI ALTRO PROFILO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE PARZIALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., l'art. 188, secondo comma, cod. pen. - nella parte in cui non prevede la non trasmissibilita' agli eredi dell'obbligo di rimborsare le spese del processo penale - in quanto, pur non potendosi disconoscere che quella delle spese processuali e' materia nella quale il legislatore, salvo il limite della ragionevolezza, e' dotato della piu' ampia discrezionalita', una volta che la scelta legislativa sia stata quella di introdurre l'istituto della remissione del debito e una volta che in questo si sia dato rilievo all'esistenza di indici di ravvedimento del condannato e all'esigenza di agevolarne il reinserimento sociale, non puo' non risentirne l'intera configurazione dell'obbligazione di rimborso delle spese processuali. Invero, la pretesa che tale obbligazione mantenga intatta la sua originaria natura e che essa non venga attratta nell'orbita dell'art. 27 Cost. contraddice il canone di ragionevolezza delle classificazioni legislative, dato che si e' in presenza di una obbligazione che non puo' non partecipare del carattere della personalita' che e' proprio di tutte le pene, nessuna delle quali e' trasmissibile agli eredi, non essendo questi autori del reato e non avendo in alcun modo dato causa al processo penale. Ne consegue che, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere altresi' dichiarata la illegittimita' costituzionale parziale dell'art. 273 del r.d. 23 dicembre 1865, n. 2701, a norma del quale l'iscrizione degli articoli di credito nel registro del campione penale e' annullato se il condannato e' deceduto in stato di insolvibilita' da accertarsi con dichiarazione della giunta municipale. Infatti, tale disposizione, consentendo la trasmissione dell'obbligazione per spese processuali agli eredi del condannato solvibile, contrasta, al pari dell'art. 188 cod. pen., con il canone di ragionevolezza delle classificazioni legislative (art. 3 Cost.) e con il principio, risultante dall'art. 27 Cost., secondo il quale anche le sanzioni economiche accessorie alla pena hanno carattere personale. - Sulla discrezionalita' del legislatore in materia di spese processuali, v., da ultimo, S. n. 45/1997. - Cfr., altresi', S. n. 30/1964; 167/1963; 342/1991. red.: G. Leo
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., l'art. 188, secondo comma, cod. pen. - nella parte in cui non prevede la non trasmissibilita' agli eredi dell'obbligo di rimborsare le spese del processo penale - in quanto, pur non potendosi disconoscere che quella delle spese processuali e' materia nella quale il legislatore, salvo il limite della ragionevolezza, e' dotato della piu' ampia discrezionalita', una volta che la scelta legislativa sia stata quella di introdurre l'istituto della remissione del debito e una volta che in questo si sia dato rilievo all'esistenza di indici di ravvedimento del condannato e all'esigenza di agevolarne il reinserimento sociale, non puo' non risentirne l'intera configurazione dell'obbligazione di rimborso delle spese processuali. Invero, la pretesa che tale obbligazione mantenga intatta la sua originaria natura e che essa non venga attratta nell'orbita dell'art. 27 Cost. contraddice il canone di ragionevolezza delle classificazioni legislative, dato che si e' in presenza di una obbligazione che non puo' non partecipare del carattere della personalita' che e' proprio di tutte le pene, nessuna delle quali e' trasmissibile agli eredi, non essendo questi autori del reato e non avendo in alcun modo dato causa al processo penale. Ne consegue che, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere altresi' dichiarata la illegittimita' costituzionale parziale dell'art. 273 del r.d. 23 dicembre 1865, n. 2701, a norma del quale l'iscrizione degli articoli di credito nel registro del campione penale e' annullato se il condannato e' deceduto in stato di insolvibilita' da accertarsi con dichiarazione della giunta municipale. Infatti, tale disposizione, consentendo la trasmissione dell'obbligazione per spese processuali agli eredi del condannato solvibile, contrasta, al pari dell'art. 188 cod. pen., con il canone di ragionevolezza delle classificazioni legislative (art. 3 Cost.) e con il principio, risultante dall'art. 27 Cost., secondo il quale anche le sanzioni economiche accessorie alla pena hanno carattere personale. - Sulla discrezionalita' del legislatore in materia di spese processuali, v., da ultimo, S. n. 45/1997. - Cfr., altresi', S. n. 30/1964; 167/1963; 342/1991. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte