Sentenza 99/1998 (ECLI:IT:COST:1998:99)
Massima numero 24021
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  26/03/1998;  Decisione del  26/03/1998
Deposito del 06/04/1998; Pubblicazione in G. U. 15/04/1998
Massime associate alla pronuncia:  24022  24023


Titolo
SENT. 99/98 A. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTE PUBBLICO SOSPESO CAUTELARMENTE DAL SERVIZIO PERCHE' SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - CONSEGUENTE ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO PER LA PROMOZIONE - IPOTESI DI PROSCIOGLIMENTO O DI IRROGAZIONE DELLA SOLA CENSURA - DIRITTO DEL MEDESIMO DIPENDENTE AD ESSERE VALUTATO - <> ANALOGO NEL CASO DI DIPENDENTE SOGGETTO A PROCEDIMENTO PENALE - OMESSA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DI QUELLO DI IMPARZIALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - dell'art. 95 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) - il quale, nel disciplinare lo svolgimento del <> quando vi sia esclusione dallo scrutinio per l'instaurazione di un procedimento disciplinare, <> - in quanto il giudice rimettente ammette che nella vicenda sottoposta al suo esame non vi e' stata esclusione: la lesione denunciata nel giudizio 'a quo' dai ricorrenti, infatti, puo' essere configurata come un pregiudizio che la pendenza del procedimento penale ha determinato a loro danno. Pertanto, l'intervento additivo, come prospettato, non rileverebbe nel processo principale. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte