Sentenza 100/1998 (ECLI:IT:COST:1998:100)
Massima numero 23801
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  26/03/1998;  Decisione del  26/03/1998
Deposito del 06/04/1998; Pubblicazione in G. U. 15/04/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 100/98. ZOOTECNIA - PREVISIONE DELLA SPETTANZA DELLA QUOTA LATTE AL CONDUTTORE DELL'AZIENDA AGRICOLA CON POSSIBILITA' DI CESSIONE O AFFITTO DI TALE QUOTA INDIPENDENTEMENTE DALLA CESSIONE O DALL'AFFITTO DELL'AZIENDA - PROSPETTATO DETERIORE TRATTAMENTO DEL PROPRIETARIO DELL'AZIENDA AGRICOLA RISPETTO AL CONDUTTORE - LAMENTATA PREVISIONE DI UN EFFETTO ESPROPRIATIVO SENZA INDENNIZZO, IN VIOLAZIONE DELLA GARANZIA COSTITUZIONALE DELLA PROPRIETA' PRIVATA - PROSPETTATO CONTRASTO CON LE FINALITA' DEL RAZIONALE SFRUTTAMENTO DEL SUOLO E DEL RAGGIUNGIMENTO DI EQUI RAPPORTI SOCIALI NELLA PROPRIETA' TERRIERA PRIVATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE PER ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO.

Testo
Non e' fondata, non essendo condivisibile l'interpretazione da cui muove il rimettente, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge 26 novembre 1992, n. 468 (Misure urgenti nel settore lattiero caseario), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 Cost., sul presupposto che l'attribuzione al conduttore del potere di cedere o affittare la quota latte, senza alienare l'azienda agricola, privi il proprietario che abbia concorso alla predisposizione del fondo all'indirizzo lattiero, mediante le opere a cio' necessarie, dell'effettiva ricchezza del fondo, e quindi determini una irragionevole disparita' di trattamento tra proprietario e conduttore, un effetto espropriativo senza indennizzo e un contrasto con le finalita' di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di conseguire equi rapporti sociali. La disposizione denunciata, infatti, regolamentando i quantitativi di produzione e la legittimazione a compiere gli atti ad essa relativi, non tocca il rapporto tra proprietario ed affittuario del fondo rustico e non determina gli effetti lesivi ipotizzati. L'affittuario - che, in quanto produttore, e' l'unico destinatario della disciplina dei limiti quantitativi posti alla produzione di latte in sede comunitaria - puo' quindi prendere tutte le iniziative richieste dalla razionale utilizzazione del fondo, ma risponde, oltre che della violazione delle pattuizioni contrattuali, dell'eventuale depauperamento del fondo, quale potrebbe, in ipotesi, derivare dalla dismissione dell'allevamento che vada oltre il periodo della gestione attribuita all'affittuario, ovvero quando l'allevamento stesso, con la relativa assegnazione della quota latte, non sia ripristinato prima della estinzione del rapporto e della riconsegna del fondo. red.: S. Evangelista

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 44

Altri parametri e norme interposte