Sentenza 101/1998 (ECLI:IT:COST:1998:101)
Massima numero 23829
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GRANATA - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
26/03/1998; Decisione del
26/03/1998
Deposito del 06/04/1998; Pubblicazione in G. U. 15/04/1998
Massime associate alla pronuncia:
23828
Titolo
SENT. 101/98 B. SANITA' PUBBLICA - INTERVENTI CONTRO EPIDEMIE ED EPIZOOZIE - REGOLAMENTO EMANATO DAL MINISTRO DELLA SANITA' CONCERNENTE IL PIANO NAZIONALE PER LA ERADICAZIONE DELLA TUBERCOLOSI NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI E BUFALINI - DISPOSIZIONI CIRCA LE CONDIZIONI SUFFICIENTI PER DICHIARARE "UFFICIALMENTE INDENNI" DA TALE MALATTIA DETERMINATE ZONE DEL TERRITORIO NAZIONALE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA REGIONE LOMBARDIA - INCIDENZA SULLE PROPRIE ATTRIBUZIONI IN MATERIA DI SANITA' ED AGRICOLTURA, LAMENTATA IN CONSEGUENZA DELLA RILEVATA DIFFORMITA' DELLE SUDDETTE "CONDIZIONI INSUFFICIENTI" RISPETTO ALLA LEGGE ATTUATIVA DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE - ESTRANEITA' DELLE RECLAMATE ATTRIBUZIONI REGIONALI RISPETTO ALLE FUNZIONI PROGRAMMATORIE OGGETTO DELLA QUESTIONE - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO.
SENT. 101/98 B. SANITA' PUBBLICA - INTERVENTI CONTRO EPIDEMIE ED EPIZOOZIE - REGOLAMENTO EMANATO DAL MINISTRO DELLA SANITA' CONCERNENTE IL PIANO NAZIONALE PER LA ERADICAZIONE DELLA TUBERCOLOSI NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI E BUFALINI - DISPOSIZIONI CIRCA LE CONDIZIONI SUFFICIENTI PER DICHIARARE "UFFICIALMENTE INDENNI" DA TALE MALATTIA DETERMINATE ZONE DEL TERRITORIO NAZIONALE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA REGIONE LOMBARDIA - INCIDENZA SULLE PROPRIE ATTRIBUZIONI IN MATERIA DI SANITA' ED AGRICOLTURA, LAMENTATA IN CONSEGUENZA DELLA RILEVATA DIFFORMITA' DELLE SUDDETTE "CONDIZIONI INSUFFICIENTI" RISPETTO ALLA LEGGE ATTUATIVA DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE - ESTRANEITA' DELLE RECLAMATE ATTRIBUZIONI REGIONALI RISPETTO ALLE FUNZIONI PROGRAMMATORIE OGGETTO DELLA QUESTIONE - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO.
Testo
Spetta allo Stato, e per esso al Ministro della sanita', emanare le disposizioni contenute nell'art. 14, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 15 dicembre 1995, n. 592 (recante il "Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini") con le quali si stabiliscono le condizioni sufficienti perche' determinate zone del territorio nazionale possano essere dichiarate "ufficialmente indenni" dalle suddette malattie. Il ricorso della Regione Lombardia, con il quale, pur non contestandosi la spettanza allo Stato del potere esercitato con tali disposizioni, si sostiene che le stesse, in conseguenza della non conformita' delle previste "condizioni sufficienti" al diritto comunitario cosi' come attuato dal d.P.R. 1 marzo 1992, n. 230, inciderebbero sulle sue attribuzioni in materia di sanita' ed agricoltura, deve essere infatti respinto, essendo al riguardo decisivo che il provvedimento impugnato, 'in parte qua', esplica la propria efficacia in un ambito a cui tali attribuzioni sono sicuramente estranee. Atteso che, per quanto riguarda la sanita', a norma dell'art. 7, primo comma, lett. a), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, alle Regioni e' bensi' delegato l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti "la profilassi delle malattie infettive e diffusive, di cui al precedente art. 6, lett. b)", ma non anche quelle relative agli "interventi contro le epidemie e le epizoozie", oggetto delle norme in questione, per cui e' chiaro che, indipendentemente dal problema della difendibilita' in sede di conflitto di attribuzione delle funzioni regionali delegate, le funzioni di cui si discute, attenendo non a compiti di profilassi veterinaria, ma a interventi di natura programmatoria spettanti allo Stato, non rientrano in esse. Mentre, per quanto riguarda l'agricoltura - a parte le indicazioni in senso contrario che possono trarsi da sentenze della Corte costituzionale sulle caratteristiche della "agricoltura-zootecnia" - non e' dato vedere, in concreto, rispetto a quali specifiche attribuzioni regionali si manifesterebbe la lamentata lesione, non essendo certo argomento idoneo ad identificarle la generica asserzione della ricorrente che l'applicazione delle impugnate disposizioni del regolamento 'de quo' colpirebbe la produzione lattiero-casearia e della carne da macello in Lombardia, "impedendo alla Regione di adottare i provvedimenti necessari per la ripresa e lo sviluppo del settore". - Sulla distinzione della materia della agricoltura-zootecnia anche rispetto alla "zooprofilassi" v. S. nn. 123/1992 e 124/1994. red.: S. Pomodoro
Spetta allo Stato, e per esso al Ministro della sanita', emanare le disposizioni contenute nell'art. 14, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 15 dicembre 1995, n. 592 (recante il "Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini") con le quali si stabiliscono le condizioni sufficienti perche' determinate zone del territorio nazionale possano essere dichiarate "ufficialmente indenni" dalle suddette malattie. Il ricorso della Regione Lombardia, con il quale, pur non contestandosi la spettanza allo Stato del potere esercitato con tali disposizioni, si sostiene che le stesse, in conseguenza della non conformita' delle previste "condizioni sufficienti" al diritto comunitario cosi' come attuato dal d.P.R. 1 marzo 1992, n. 230, inciderebbero sulle sue attribuzioni in materia di sanita' ed agricoltura, deve essere infatti respinto, essendo al riguardo decisivo che il provvedimento impugnato, 'in parte qua', esplica la propria efficacia in un ambito a cui tali attribuzioni sono sicuramente estranee. Atteso che, per quanto riguarda la sanita', a norma dell'art. 7, primo comma, lett. a), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, alle Regioni e' bensi' delegato l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti "la profilassi delle malattie infettive e diffusive, di cui al precedente art. 6, lett. b)", ma non anche quelle relative agli "interventi contro le epidemie e le epizoozie", oggetto delle norme in questione, per cui e' chiaro che, indipendentemente dal problema della difendibilita' in sede di conflitto di attribuzione delle funzioni regionali delegate, le funzioni di cui si discute, attenendo non a compiti di profilassi veterinaria, ma a interventi di natura programmatoria spettanti allo Stato, non rientrano in esse. Mentre, per quanto riguarda l'agricoltura - a parte le indicazioni in senso contrario che possono trarsi da sentenze della Corte costituzionale sulle caratteristiche della "agricoltura-zootecnia" - non e' dato vedere, in concreto, rispetto a quali specifiche attribuzioni regionali si manifesterebbe la lamentata lesione, non essendo certo argomento idoneo ad identificarle la generica asserzione della ricorrente che l'applicazione delle impugnate disposizioni del regolamento 'de quo' colpirebbe la produzione lattiero-casearia e della carne da macello in Lombardia, "impedendo alla Regione di adottare i provvedimenti necessari per la ripresa e lo sviluppo del settore". - Sulla distinzione della materia della agricoltura-zootecnia anche rispetto alla "zooprofilassi" v. S. nn. 123/1992 e 124/1994. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
legge 30/04/1976
n. 397
art. 9 bis
decreto del Presidente della Repubblica 01/03/1992
n. 230
art. 5
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 31
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 66