Sentenza 102/1998 (ECLI:IT:COST:1998:102)
Massima numero 23845
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  26/03/1998;  Decisione del  26/03/1998
Deposito del 06/04/1998; Pubblicazione in G. U. 15/04/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 102/98. ENTI LOCALI - DIPENDENTI - INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO - <> - DEDOTTA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI RISPETTO AI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO - NON COMPARABILITA', ALLO STATO, DEL SISTEMA PUBBLICO E DI QUELLO PRIVATO - INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 55, quarto comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni), alla stregua del quale <>, in quanto la norma sulla <> si inserisce in un meccanismo normativo tipico del pubblico impiego: quello della cessione dello stipendio pari ad un quinto. Invero, nonostante il processo di graduale assimilazione rilevato dal giudice 'a quo' - che trova eloquente riconoscimento nella giurisprudenza costituzionale (v., tra le molte, le sentenze nn. 243 e 99 del 1993) e nella recente legislazione - il sistema pubblico e quello privato non sono, allo stato, comparabili. Ne consegue, pertanto, che la normativa vigente nel settore privato non puo' essere assunta, su questo punto particolare, come valido 'tertium comparationis'. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte