Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Istituzione unilaterale di fondi statali a destinazione vincolata in materie concorrenti o residuali regionali - Condizioni - Interventi giustificati dalla necessità di destinare risorse aggiuntive ex art. 119, quinto comma, Cost. o dall'attrazione in sussidiarietà (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua della norma che esclude ogni forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nella determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche). (Classif. 036010).
Dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, il riconoscimento di una più ampia autonomia finanziaria di spesa alle Regioni nel novellato art. 119 Cost. preclude allo Stato la possibilità di istituire fondi a destinazione vincolata in materie concorrenti o residuali regionali, anche se a favore di soggetti privati, salvo che nella specifica ipotesi del quinto comma del medesimo art. 119 o al verificarsi di esigenze di gestione unitaria che giustificano un'attrazione in sussidiarietà. (Precedenti: S. 187/2021 - mass. 44199; S. 74/2019 - mass. 42119; S. 74/2018 - mass. 40487; S. 71/2018 - mass. 41240; S. 79/2011 - mass. 35474; S. 168/2008 - mass. 32480; S. 50/2008 - mass. 32164; S. 423/2004 - mass. 28986; S. 16/2004 - mass. 28286).
Vanno ascritti alla competenza regionale in materia di ordinamento sportivo i fondi statali di finanziamento dello sport. (Precedenti: S. 254/2013 - mass. 37412; S. 424/2004 - mass. 29001).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo comma, 118, 119 e 120 Cost., l'art. 3, comma 2, del d.l. n. 137 del 2020, come conv., nella parte in cui non prevede che il provvedimento del Capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. La disposizione impugnata dalla Regione Campania - escludendo ogni forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nella determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - vìola la competenza regionale nella materia concorrente dell'ordinamento sportivo, la sfera di autonomia di spesa riconosciuta alle Regioni e il principio di leale collaborazione).