Ordinanza 104/1998 (ECLI:IT:COST:1998:104)
Massima numero 23817
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  26/03/1998;  Decisione del  26/03/1998
Deposito del 06/04/1998; Pubblicazione in G. U. 15/04/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 104/98. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - SOGGETTI PREPOSTI A CARICHE ELETTIVE (NELLA SPECIE: SINDACO) - SOSPENSIONE DI DIRITTO IN CASO DI CONDANNA, PER DETERMINATI REATI, CON SENTENZA DI PRIMO GRADO CONFERMATA IN APPELLO, SOPRAGGIUNTA DOPO LA ELEZIONE, NONOSTANTE IL RICORSO PER CASSAZIONE PRESENTATO CONTRO LA SENTENZA D'APPELLO - MANCATA ESTENSIONE, AGLI AMMINISTRATORI PUBBLICI ELETTI, DELLA NORMA, ORA VIGENTE PER I PUBBLICI DIPENDENTI, PER CUI LA SOSPENSIONE "DI DIRITTO", COME LA DESTITUZIONE "DI DIRITTO", E' INAMMISSIBILE - LAMENTATA VIOLAZIONE, NELLA PRIMA CENSURA, DEL PRINCIPIO DI NON COLPEVOLEZZA SINO A CONDANNA DEFINITIVA E, NELLA SECONDA, DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - QUESTIONE SOLLEVATA DA AUTORITA' NON GIURISDIZIONALE (CONSIGLIO COMUNALE) - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 27 e 3 Cost., nei confronti dell'art. 15, commi 1, lett. c) e 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale), come modificata dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali) - nella parte in cui prevedono che la condanna, con sentenza di primo grado confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, di persona preposta ad una carica elettiva (nella specie: di sindaco) ne comporta, se sopraggiunta dopo la elezione, la sospensione di diritto, anche quando contro la sentenza d'appello sia stato presentato ricorso per cassazione - e dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione di pubblici dipendenti) nella parte in cui non estende agli amministratori pubblici eletti la normativa secondo cui, nei riguardi dei dipendenti pubblici, la sospensione "di diritto", al pari della destituzione "di diritto", e' inammissibile. Risulta infatti evidente la carenza di legittimazione dell'autorita' che ha promosso l'incidente di costituzionalita' (Consiglio comunale) il quale, nel caso, invece di limitarsi - come avrebbe dovuto - all'accertamento della fattispecie e alla conseguente declaratoria della sospensione del sindaco in carica, si e' attribuito, invocando per se' la qualita' di organo giudicante, un potere decisionale che certamente non gli compete. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte