Ordinanza 105/1998 (ECLI:IT:COST:1998:105)
Massima numero 23781
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  26/03/1998;  Decisione del  26/03/1998
Deposito del 06/04/1998; Pubblicazione in G. U. 15/04/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 105/98. SCIOPERO E SERRATA - DISCIPLINA DEL DIRITTO DI SCIOPERO - ASTENSIONE COLLETTIVA DEGLI AVVOCATI E DEI PROCURATORI LEGALI DALL'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - DEDOTTO MANCATO INTERVENTO DEL LEGISLATORE SUCCESSIVAMENTE ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 171/1996 - OBBLIGO DI ASSICURARE LE PRESTAZIONI NECESSARIE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE RELATIVO A REATO PROSSIMO ALLA PRESCRIZIONE E IN CASO DI INTERVENUTA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PARTE CIVILE - OMESSA PREVISIONE - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile, per intervenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale (sent. n. 171 del 1996), la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 5, l. 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge), sollevata con riferimento all'art. 24 Cost., in quanto con la sent. n. 171 del 1996 e le ord. nn. 318 e 273 del 1996, la Corte ha chiarito come la liberta' dei professionisti non sia assoluta, spettando al giudice il potere di bilanciare i valori in conflitto, cosi' da far recedere - se del caso - la liberta' sindacale a fronte di altri valori costituzionalmente rilevanti. - S. n. 171/1996; O. nn. 273 e 318/1996. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte