Ordinanza 106/1998 (ECLI:IT:COST:1998:106)
Massima numero 23902
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
26/03/1998; Decisione del
26/03/1998
Deposito del 06/04/1998; Pubblicazione in G. U. 15/04/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 106/98. PROCESSO PENALE - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - RINVIO O SOSPENSIONE DEL DIBATTIMENTO PER SCIOPERO DEGLI AVVOCATI - MANCATA PREVISIONE - RITENUTA IRRAGIONEVOLEZZA E CONSEGUENTE PREGIUDIZIO PER LA FUNZIONALITA' DELL'ATTIVITA' GIURISDIZIONALE NONCHE' PER L'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA - DEDOTTA LESIONE DEL PRINCIPIO DELL'OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - RICHIESTA DI UNA PRONUNZIA ADDITIVA CHE ESULA DAI POTERI SPETTANTI ALLA CORTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 106/98. PROCESSO PENALE - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - RINVIO O SOSPENSIONE DEL DIBATTIMENTO PER SCIOPERO DEGLI AVVOCATI - MANCATA PREVISIONE - RITENUTA IRRAGIONEVOLEZZA E CONSEGUENTE PREGIUDIZIO PER LA FUNZIONALITA' DELL'ATTIVITA' GIURISDIZIONALE NONCHE' PER L'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA - DEDOTTA LESIONE DEL PRINCIPIO DELL'OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - RICHIESTA DI UNA PRONUNZIA ADDITIVA CHE ESULA DAI POTERI SPETTANTI ALLA CORTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto - premesso che la Corte ha gia' dichiarato inammissibile (v., da ultimo, la sentenza n. 114 del 1994) la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 486 cod. proc. pen., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., per il dato assorbente (e pregiudiziale) rappresentato dal fatto che il giudice rimettente aveva sollecitato una pronunzia additiva 'in malam partem', volta ad introdurre una nuova ipotesi di sospensione del corso della prescrizione del procedimento al di fuori dei casi previsti dalla legge - la pronunzia additiva richiesta nella fattispecie non rientra nei poteri spettanti alla Corte, in ragione del principio di legalita' stabilito dall'art. 25 Cost.. - Cfr., pure, S. n. 171/1996 nonche' O. nn. 318/1996 e 273/1996. red.: G. Leo
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto - premesso che la Corte ha gia' dichiarato inammissibile (v., da ultimo, la sentenza n. 114 del 1994) la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 486 cod. proc. pen., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., per il dato assorbente (e pregiudiziale) rappresentato dal fatto che il giudice rimettente aveva sollecitato una pronunzia additiva 'in malam partem', volta ad introdurre una nuova ipotesi di sospensione del corso della prescrizione del procedimento al di fuori dei casi previsti dalla legge - la pronunzia additiva richiesta nella fattispecie non rientra nei poteri spettanti alla Corte, in ragione del principio di legalita' stabilito dall'art. 25 Cost.. - Cfr., pure, S. n. 171/1996 nonche' O. nn. 318/1996 e 273/1996. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte