Ordinanza 107/1998 (ECLI:IT:COST:1998:107)
Massima numero 23794
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
26/03/1998; Decisione del
26/03/1998
Deposito del 06/04/1998; Pubblicazione in G. U. 15/04/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 107/98. PROCESSO PENALE - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - EFFETTI - ESTINZIONE DEL REATO IN CASO DI MANCATA COMMISSIONE DI DELITTO O CONTRAVVENZIONE DELLA STESSA INDOLE NEI TERMINI STABILITI - ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL CONDANNATO - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 107/98. PROCESSO PENALE - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - EFFETTI - ESTINZIONE DEL REATO IN CASO DI MANCATA COMMISSIONE DI DELITTO O CONTRAVVENZIONE DELLA STESSA INDOLE NEI TERMINI STABILITI - ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL CONDANNATO - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui impone al richiedente la dichiarazione di estinzione del reato di provare di non aver commesso alcun delitto della stessa indole nel termine di cinque anni, in quanto sono palesemente erronei i due presupposti interpretativi su cui si basa la questione medesima: il primo -secondo cui l'elemento ostativo alla dichiarazione di estinzione del reato consisterebbe nella mera commissione di un reato e, quindi, nella semplice esistenza di un procedimento penale pendente a carico del condannato - perche', anche alla luce del principio di cui all'art. 27, comma 2, Cost., l'effetto preclusivo all'estinzione del reato non consegue al mero fatto di aver commesso un delitto entro il termine di cinque anni, ma all'accertamento della responsabilita' contenuto in una sentenza irrevocabile di condanna; il secondo - giusta il quale l'onere di provare l'inesistenza della commissione di un delitto della stessa indole sarebbe posto, nel procedimento di esecuzione, a carico del condannato - perche', al contrario, l'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di chiedere alle autorita' competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno (sicche', al fine di provvedere sulla richiesta di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., il giudice puo' limitarsi ad acquisire il certificato del casellario giudiziale). red.: S. Di Palma
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui impone al richiedente la dichiarazione di estinzione del reato di provare di non aver commesso alcun delitto della stessa indole nel termine di cinque anni, in quanto sono palesemente erronei i due presupposti interpretativi su cui si basa la questione medesima: il primo -secondo cui l'elemento ostativo alla dichiarazione di estinzione del reato consisterebbe nella mera commissione di un reato e, quindi, nella semplice esistenza di un procedimento penale pendente a carico del condannato - perche', anche alla luce del principio di cui all'art. 27, comma 2, Cost., l'effetto preclusivo all'estinzione del reato non consegue al mero fatto di aver commesso un delitto entro il termine di cinque anni, ma all'accertamento della responsabilita' contenuto in una sentenza irrevocabile di condanna; il secondo - giusta il quale l'onere di provare l'inesistenza della commissione di un delitto della stessa indole sarebbe posto, nel procedimento di esecuzione, a carico del condannato - perche', al contrario, l'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di chiedere alle autorita' competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno (sicche', al fine di provvedere sulla richiesta di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., il giudice puo' limitarsi ad acquisire il certificato del casellario giudiziale). red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte