Sentenza 110/1998 (ECLI:IT:COST:1998:110)
Massima numero 23852
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GRANATA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
09/04/1998; Decisione del
09/04/1998
Deposito del 10/04/1998; Pubblicazione in G. U. 15/04/1998
Titolo
SENT 110/98 A. PROCESSO PENALE - ATTI ISTRUTTORI COMPIUTI DAL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA NONOSTANTE LA CONFERMATA RITUALE OPPOSIZIONE DEL SEGRETO DI STATO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO SOLLEVATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, GIA' DICHIARATO AMMISSIBILE IN SEDE DELIBATIVA - RIBADITA SUSSISTENZA DEI REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI - CONFERMATA AMMISSIBILITA'.
SENT 110/98 A. PROCESSO PENALE - ATTI ISTRUTTORI COMPIUTI DAL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA NONOSTANTE LA CONFERMATA RITUALE OPPOSIZIONE DEL SEGRETO DI STATO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO SOLLEVATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, GIA' DICHIARATO AMMISSIBILE IN SEDE DELIBATIVA - RIBADITA SUSSISTENZA DEI REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI - CONFERMATA AMMISSIBILITA'.
Testo
A conferma della decisione gia' adottata in sede di prima e sommaria delibazione con la ordinanza n. 426 del 1997, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del pubblico ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, in relazione all'attivita' istruttoria - concernente funzionari del SISDE e di polizia - svolta, con successiva richiesta di rinvio a giudizio, per acquisire elementi di conoscenza su circostanze incise dal segreto di Stato ritualmente opposto dal Presidente del Consiglio, ex art. 12, legge 24 ottobre 1977, n. 801, deve essere, ai sensi dell'art. 37, legge 11 marzo 1953, n. 87, riconosciuto ammissibile. Infatti, sotto il profilo soggettivo, sia il Presidente del Consiglio - in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere a cui appartiene in ordine alla tutela, apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato, non solo in base alla legge n. 801 del 1977, ma, come la Corte ha gia' avuto occasione di chiarire, anche alla stregua delle disposizioni costituzionali, invocate nel ricorso, che ne delimitano le attribuzioni - sia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna - in quanto, ai sensi dell'art. 12 Cost., e' il titolare diretto ed esclusivo dell'attivita' di indagine finalizzata all'esercizio obbligatorio dell'azione penale - sono legittimati ad esser parti nel promosso giudizio. Mentre, quanto al profilo oggettivo, non v'ha dubbio che il conflitto riguarda attribuzioni costituzionalmente garantite inerenti all'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero ed alla salvaguardia della sicurezza dello Stato anche attraverso lo strumento del segreto, la cui opposizione e' attribuita alla responsabilita' del Presidente del Consiglio e al controllo del Parlamento. - V. O. n. 426/1997 (gia' citata nel testo) ed inoltre S. nn. 86/1977, 420/1995, 464/1993, 463/1993 e 462/1993, nonche' O. n. 269/1996. red.: S. Pomodoro
A conferma della decisione gia' adottata in sede di prima e sommaria delibazione con la ordinanza n. 426 del 1997, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del pubblico ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, in relazione all'attivita' istruttoria - concernente funzionari del SISDE e di polizia - svolta, con successiva richiesta di rinvio a giudizio, per acquisire elementi di conoscenza su circostanze incise dal segreto di Stato ritualmente opposto dal Presidente del Consiglio, ex art. 12, legge 24 ottobre 1977, n. 801, deve essere, ai sensi dell'art. 37, legge 11 marzo 1953, n. 87, riconosciuto ammissibile. Infatti, sotto il profilo soggettivo, sia il Presidente del Consiglio - in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere a cui appartiene in ordine alla tutela, apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato, non solo in base alla legge n. 801 del 1977, ma, come la Corte ha gia' avuto occasione di chiarire, anche alla stregua delle disposizioni costituzionali, invocate nel ricorso, che ne delimitano le attribuzioni - sia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna - in quanto, ai sensi dell'art. 12 Cost., e' il titolare diretto ed esclusivo dell'attivita' di indagine finalizzata all'esercizio obbligatorio dell'azione penale - sono legittimati ad esser parti nel promosso giudizio. Mentre, quanto al profilo oggettivo, non v'ha dubbio che il conflitto riguarda attribuzioni costituzionalmente garantite inerenti all'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero ed alla salvaguardia della sicurezza dello Stato anche attraverso lo strumento del segreto, la cui opposizione e' attribuita alla responsabilita' del Presidente del Consiglio e al controllo del Parlamento. - V. O. n. 426/1997 (gia' citata nel testo) ed inoltre S. nn. 86/1977, 420/1995, 464/1993, 463/1993 e 462/1993, nonche' O. n. 269/1996. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37