Sentenza 110/1998 (ECLI:IT:COST:1998:110)
Massima numero 23857
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GRANATA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
09/04/1998; Decisione del
09/04/1998
Deposito del 10/04/1998; Pubblicazione in G. U. 15/04/1998
Titolo
SENT. 110/98 B. PROCESSO PENALE - OPPOSIZIONE DEL SEGRETO DI STATO - FONDAMENTO E LIMITI - PRINCIPI STABILITI DALLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - PRINCIPALI NORME DELLA DISCIPLINA VIGENTE IN MATERIA.
SENT. 110/98 B. PROCESSO PENALE - OPPOSIZIONE DEL SEGRETO DI STATO - FONDAMENTO E LIMITI - PRINCIPI STABILITI DALLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - PRINCIPALI NORME DELLA DISCIPLINA VIGENTE IN MATERIA.
Testo
Riguardo al fondamento e ai limiti del segreto di Stato opposto all'autorita' giudiziaria da organi del potere esecutivo, vanno tenuti fermi i principi enunciati nelle sentenze della Corte costituzionale nn. 86 del 1977 e 82 del 1976 - secondo le quali solo in quanto strumento necessario al fine della sicurezza dello Stato e per garantirne l'esistenza, l'integrita' e l'assetto democratico tutelati dagli artt. 1, 5, 52, 87 e 126 Cost., il segreto puo' trovare legittimazione e, quanto allo sbarramento, che ne deriva, all'esercizio del potere giurisdizionale, garantito a sua volta dagli artt. 101, 102, 104 e 112 Cost., "la sicurezza dello Stato costituisce interesse essenziale e insopprimibile della collettivita', con palese carattere di assoluta preminenza su ogni altro, in quanto tocca la esistenza stessa dello Stato, un aspetto del quale e' la giurisdizione" - ma dove, al tempo stesso, si afferma che la potesta' dell'esecutivo in questa materia non e' illimitata; che va fatta salva l'esigenza - destinata a trovare il suo punto di equilibrio e la sua definizione in sede legislativa - di assicurare, in ogni singolo caso concreto, un ragionevole rapporto di mezzo a fine; che mai il segreto potrebbe essere allegato per impedire l'accertamento di fatti eversivi dell'ordinamento costituzionale; che l'esecutivo deve indicare le ragioni essenziali che stanno a fondamento del segreto, e che il sindacato politico sulla tutela del segreto si accentra nella sede parlamentare, attraverso tutti i modi consentiti dalla Costituzione, riconducibili alla funzione ispettiva delle Camere ovvero all'ambito dei procedimenti fiduciari. Inoltre, nelle questioni che su questi temi possono sorgere, deve farsi particolarmente riferimento, anzitutto, alla legge - in larga misura ispirata alla giurisprudenza costituzionale - 24 ottobre 1977, n. 801 (Istituzione e ordinamento dei servizi per la informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato) - anche se la riforma, da compiersi con la legge organica prevista dall'art. 18, e la cui emanazione resta auspicabile, non e' ancora intervenuta - legge che, all'art. 15, ha modificato l'art. 352 del codice di procedura penale del 1930; alla direttiva della legge delega per il nuovo codice di procedura penale, di cui all'art. 2, comma 1, numero 70, e agli artt. 202 e 256 del codice , che hanno delineato - pur se con formule non del tutto identiche e tali da determinare qualche incertezza sulla estensione del segreto - una ipotesi di improcedibilita', da dichiararsi dal giudice allorche' sia opposto il segreto e il giudice stesso ritenga essenziali per la definizione del processo gli elementi di conoscenza dal segreto preclusi. - Cfr. S. nn. 86/19777 e 82/1976 (gia' citate nel testo) red.: S. Pomodoro
Riguardo al fondamento e ai limiti del segreto di Stato opposto all'autorita' giudiziaria da organi del potere esecutivo, vanno tenuti fermi i principi enunciati nelle sentenze della Corte costituzionale nn. 86 del 1977 e 82 del 1976 - secondo le quali solo in quanto strumento necessario al fine della sicurezza dello Stato e per garantirne l'esistenza, l'integrita' e l'assetto democratico tutelati dagli artt. 1, 5, 52, 87 e 126 Cost., il segreto puo' trovare legittimazione e, quanto allo sbarramento, che ne deriva, all'esercizio del potere giurisdizionale, garantito a sua volta dagli artt. 101, 102, 104 e 112 Cost., "la sicurezza dello Stato costituisce interesse essenziale e insopprimibile della collettivita', con palese carattere di assoluta preminenza su ogni altro, in quanto tocca la esistenza stessa dello Stato, un aspetto del quale e' la giurisdizione" - ma dove, al tempo stesso, si afferma che la potesta' dell'esecutivo in questa materia non e' illimitata; che va fatta salva l'esigenza - destinata a trovare il suo punto di equilibrio e la sua definizione in sede legislativa - di assicurare, in ogni singolo caso concreto, un ragionevole rapporto di mezzo a fine; che mai il segreto potrebbe essere allegato per impedire l'accertamento di fatti eversivi dell'ordinamento costituzionale; che l'esecutivo deve indicare le ragioni essenziali che stanno a fondamento del segreto, e che il sindacato politico sulla tutela del segreto si accentra nella sede parlamentare, attraverso tutti i modi consentiti dalla Costituzione, riconducibili alla funzione ispettiva delle Camere ovvero all'ambito dei procedimenti fiduciari. Inoltre, nelle questioni che su questi temi possono sorgere, deve farsi particolarmente riferimento, anzitutto, alla legge - in larga misura ispirata alla giurisprudenza costituzionale - 24 ottobre 1977, n. 801 (Istituzione e ordinamento dei servizi per la informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato) - anche se la riforma, da compiersi con la legge organica prevista dall'art. 18, e la cui emanazione resta auspicabile, non e' ancora intervenuta - legge che, all'art. 15, ha modificato l'art. 352 del codice di procedura penale del 1930; alla direttiva della legge delega per il nuovo codice di procedura penale, di cui all'art. 2, comma 1, numero 70, e agli artt. 202 e 256 del codice , che hanno delineato - pur se con formule non del tutto identiche e tali da determinare qualche incertezza sulla estensione del segreto - una ipotesi di improcedibilita', da dichiararsi dal giudice allorche' sia opposto il segreto e il giudice stesso ritenga essenziali per la definizione del processo gli elementi di conoscenza dal segreto preclusi. - Cfr. S. nn. 86/19777 e 82/1976 (gia' citate nel testo) red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 1
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 52
Costituzione
art. 87
Costituzione
art. 126
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 104
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte
legge 24/10/1977
n. 801
art. 0
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2
co. 1 n. 70
codice di procedura penale (nuovo)
n. 0
art. 202
codice di procedura penale (nuovo)
n. 0
art. 256