Sentenza 110/1998 (ECLI:IT:COST:1998:110)
Massima numero 23858
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GRANATA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
09/04/1998; Decisione del
09/04/1998
Deposito del 10/04/1998; Pubblicazione in G. U. 15/04/1998
Titolo
SENT. 110/98 C. PROCESSO PENALE - OPPOSIZIONE DEL SEGRETO DI STATO - EFFICACIA PRECLUSIVA - ESTENSIONE E LIMITI - DETERMINAZIONE - CRITERI GENERALI - NECESSARIA DISTINZIONE, IN BASE AL PRINCIPIO DI LEGALITA', TRA ATTI ISTRUTTORI POSTI IN ESSERE E ATTI ISTRUTTORI NON POSTI IN ESSERE, SULLA BASE DI ELEMENTI DI CONOSCENZA COPERTI DAL SEGRETO.
SENT. 110/98 C. PROCESSO PENALE - OPPOSIZIONE DEL SEGRETO DI STATO - EFFICACIA PRECLUSIVA - ESTENSIONE E LIMITI - DETERMINAZIONE - CRITERI GENERALI - NECESSARIA DISTINZIONE, IN BASE AL PRINCIPIO DI LEGALITA', TRA ATTI ISTRUTTORI POSTI IN ESSERE E ATTI ISTRUTTORI NON POSTI IN ESSERE, SULLA BASE DI ELEMENTI DI CONOSCENZA COPERTI DAL SEGRETO.
Testo
In ordine alla estensione e ai limiti delle preclusioni indotte nel processo penale dal segreto di Stato, va riconosciuto, alla stregua della disciplina vigente - non potendo la Corte costituzionale, quale giudice dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, operare, in concreto e di volta in volta, sostituendosi al legislatore ordinario, valutazioni di merito attinenti al bilanciamento tra i beni costituzionali sottostanti rispettivamente alle esigenze di tutela del segreto e di salvaguardia dei valori protetti dalle singole fattispecie criminose - che, per evitare che l'equilibrio dei rapporti tra potere esecutivo e autorita' giudiziaria, che devono essere improntati al principio di legalita', non ne risulti alterato, l'opposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio non puo' impedire al pubblico ministero di indagare sui fatti cui si riferisce la 'notitia criminis' in suo possesso, e di esercitare, se del caso, l'azione penale, ma ha solo l'effetto di inibire all'autorita' giudiziaria di acquisire e conseguentemente utilizzare gli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto. E cio' sia che l'utilizzazione di tali elementi avvenga in via diretta - qualora cioe' si intenda fondare su di essa l'esercizio dell'azione penale -sia che avvenga in via indiretta, ove se ne volesse trarre spunto ai fini di ulteriori atti di indagine le cui eventuali risultanze sarebbero a loro volta viziate dalla illegittimita' della loro origine. red.: S. Pomodoro
In ordine alla estensione e ai limiti delle preclusioni indotte nel processo penale dal segreto di Stato, va riconosciuto, alla stregua della disciplina vigente - non potendo la Corte costituzionale, quale giudice dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, operare, in concreto e di volta in volta, sostituendosi al legislatore ordinario, valutazioni di merito attinenti al bilanciamento tra i beni costituzionali sottostanti rispettivamente alle esigenze di tutela del segreto e di salvaguardia dei valori protetti dalle singole fattispecie criminose - che, per evitare che l'equilibrio dei rapporti tra potere esecutivo e autorita' giudiziaria, che devono essere improntati al principio di legalita', non ne risulti alterato, l'opposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio non puo' impedire al pubblico ministero di indagare sui fatti cui si riferisce la 'notitia criminis' in suo possesso, e di esercitare, se del caso, l'azione penale, ma ha solo l'effetto di inibire all'autorita' giudiziaria di acquisire e conseguentemente utilizzare gli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto. E cio' sia che l'utilizzazione di tali elementi avvenga in via diretta - qualora cioe' si intenda fondare su di essa l'esercizio dell'azione penale -sia che avvenga in via indiretta, ove se ne volesse trarre spunto ai fini di ulteriori atti di indagine le cui eventuali risultanze sarebbero a loro volta viziate dalla illegittimita' della loro origine. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 94
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 104
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte
legge 24/12/1977
n. 801
art. 12
legge 24/10/1977
n. 801
art. 16
codice di procedura penale (nuovo)
n. 0
art. 202
codice di procedura penale (nuovo)
n. 0
art. 256
codice di procedura penale (nuovo)
n. 0
art. 362