Sentenza 110/1998 (ECLI:IT:COST:1998:110)
Massima numero 23859
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GRANATA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
09/04/1998; Decisione del
09/04/1998
Deposito del 10/04/1998; Pubblicazione in G. U. 15/04/1998
Titolo
SENT. 110/98 D. PROCESSO PENALE - ATTI ISTRUTTORI COMPIUTI DAL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA, CON SUCCESSIVA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO, NONOSTANTE LA CONFERMATA RITUALE OPPOSIZIONE DEL SEGRETO DI STATO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO SOLLEVATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - INOSSERVANZA, DA PARTE DEL PUBBLICO MINISTERO PROCEDENTE, DEI DOVERI DI LEALTA' E CORRETTEZZA INERENTI, ALLA LUCE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA', AI RAPPORTI TRA GOVERNO E AUTORITA' GIUDIZIARIA - CONSEGUENTE ACCOGLIMENTO DEL RICORSO, TRANNE CHE PER LA PARTE RELATIVA ALLA PRETESA ESTENSIONE DEGLI EFFETTI PRECLUSIVI DELL'OPPOSTO SEGRETO, ALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE ANCHE SE IN BASE AD ELEMENTI DI CONOSCENZA E DI PROVA DAL SEGRETO NON COPERTI - NON SPETTANZA AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DEL POTERE ESERCITATO - ANNULLAMENTO DEGLI ATTI PROCESSUALI ILLEGITTIMAMENTE POSTI IN ESSERE.
SENT. 110/98 D. PROCESSO PENALE - ATTI ISTRUTTORI COMPIUTI DAL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA, CON SUCCESSIVA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO, NONOSTANTE LA CONFERMATA RITUALE OPPOSIZIONE DEL SEGRETO DI STATO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO SOLLEVATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - INOSSERVANZA, DA PARTE DEL PUBBLICO MINISTERO PROCEDENTE, DEI DOVERI DI LEALTA' E CORRETTEZZA INERENTI, ALLA LUCE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA', AI RAPPORTI TRA GOVERNO E AUTORITA' GIUDIZIARIA - CONSEGUENTE ACCOGLIMENTO DEL RICORSO, TRANNE CHE PER LA PARTE RELATIVA ALLA PRETESA ESTENSIONE DEGLI EFFETTI PRECLUSIVI DELL'OPPOSTO SEGRETO, ALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE ANCHE SE IN BASE AD ELEMENTI DI CONOSCENZA E DI PROVA DAL SEGRETO NON COPERTI - NON SPETTANZA AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DEL POTERE ESERCITATO - ANNULLAMENTO DEGLI ATTI PROCESSUALI ILLEGITTIMAMENTE POSTI IN ESSERE.
Testo
In parziale accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del pubblico ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, in relazione ad attivita' istruttorie concernenti funzionari del SISDE e di polizia, deve dichiararsi che non spetta al pubblico ministero ne' acquisire ne' utilizzare, sotto alcun profilo, direttamente o indirettamente, atti e documenti sui quali e' stato legalmente opposto e confermato dal Presidente del Consiglio, in data 12 giugno 1997, ai sensi degli artt. 202 e 256 cod. proc. pen., il segreto di Stato, ne' trarne comunque occasione di indagine ai fini del promovimento dell'azione penale, e pertanto vanno annullati, ai sensi dell'art. 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87 gli atti di indagine compiuti sulla base di fonti di prova coperte dal segreto, e con questi, in quanto vi sono indicate o comunque utilizzate fonti di prova coperte dal segreto, anche la sopravvenuta richiesta di rinvio a giudizio. Riguardo a tali atti, infatti, il comportamento del Procuratore della Repubblica non appare conforme a quella correttezza e lealta', nel senso dell'effettivo rispetto delle rispettive attribuzioni, a cui devono ispirarsi, fermo il principio di legalita', i rapporti tra Governo e Autorita' giudiziaria. Per contro, alla stregua della disciplina vigente in materia - che non delinea alcuna ipotesi di immunita' sostanziale collegata all'attivita' dei servizi informativi - deve altresi' dichiararsi che - diversamente da quanto si e' al riguardo sostenuto nel ricorso - non e' precluso al pubblico ministero di procedere per i fatti in questione, ove disponga o possa acquisire, per altra via, elementi indizianti del tutto autonomi e indipendenti dagli atti o documenti coperti dal segreto, spettando poi al giudice, al quale il pubblico ministero formula le sue richieste, decidere se si debba dichiarare non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato, allorquando ritenga essenziali le prove la cui acquisizione e utilizzazione sono impedite dal segreto medesimo. - V. la precedente massima C. red.: S. Pomodoro
In parziale accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del pubblico ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, in relazione ad attivita' istruttorie concernenti funzionari del SISDE e di polizia, deve dichiararsi che non spetta al pubblico ministero ne' acquisire ne' utilizzare, sotto alcun profilo, direttamente o indirettamente, atti e documenti sui quali e' stato legalmente opposto e confermato dal Presidente del Consiglio, in data 12 giugno 1997, ai sensi degli artt. 202 e 256 cod. proc. pen., il segreto di Stato, ne' trarne comunque occasione di indagine ai fini del promovimento dell'azione penale, e pertanto vanno annullati, ai sensi dell'art. 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87 gli atti di indagine compiuti sulla base di fonti di prova coperte dal segreto, e con questi, in quanto vi sono indicate o comunque utilizzate fonti di prova coperte dal segreto, anche la sopravvenuta richiesta di rinvio a giudizio. Riguardo a tali atti, infatti, il comportamento del Procuratore della Repubblica non appare conforme a quella correttezza e lealta', nel senso dell'effettivo rispetto delle rispettive attribuzioni, a cui devono ispirarsi, fermo il principio di legalita', i rapporti tra Governo e Autorita' giudiziaria. Per contro, alla stregua della disciplina vigente in materia - che non delinea alcuna ipotesi di immunita' sostanziale collegata all'attivita' dei servizi informativi - deve altresi' dichiararsi che - diversamente da quanto si e' al riguardo sostenuto nel ricorso - non e' precluso al pubblico ministero di procedere per i fatti in questione, ove disponga o possa acquisire, per altra via, elementi indizianti del tutto autonomi e indipendenti dagli atti o documenti coperti dal segreto, spettando poi al giudice, al quale il pubblico ministero formula le sue richieste, decidere se si debba dichiarare non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato, allorquando ritenga essenziali le prove la cui acquisizione e utilizzazione sono impedite dal segreto medesimo. - V. la precedente massima C. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 1
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 52
Costituzione
art. 87
Costituzione
art. 94
Costituzione
art. 95
Costituzione
art. 126
Altri parametri e norme interposte
legge 24/10/1977
n. 801
art. 12
legge 24/10/1977
n. 801
art. 16
codice di procedura penale (nuovo)
n. 0
art. 202
codice di procedura penale (nuovo)
n. 0
art. 256
codice di procedura penale (nuovo)
n. 0
art. 362