Sanità pubblica - Livelli essenziali di assistenza (LEA) - Determinazione spettante alla competenza esclusiva statale - Necessario coinvolgimento delle Regioni nel riparto delle disponibilità finanziarie necessarie per assicurare la loro garanzia e la migliore tutela del diritto alla salute (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua della norma che rimette al Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze l'attuazione del finanziamento di 5 milioni di euro alla diagnostica molecolare, per il potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori). (Classif. 231006).
La determinazione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) rientra nell'ambito della competenza esclusiva statale, ma il riparto delle disponibilità finanziarie necessarie per assicurare la loro garanzia non può prescindere dal coinvolgimento delle Regioni, alle quali compete la programmazione e l'organizzazione dei servizi sanitari sul territorio, fino alla concreta erogazione delle prestazioni. È infatti solo attraverso una leale collaborazione orientata al bene comune che il modello pluralistico riconosciuto dalla Costituzione può svilupparsi, in una prospettiva generativa, verso la migliore tutela del diritto alla salute. (Precedenti: S. 168/2021 - mass. 44189; S. 169/2017 - mass. 42051).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo comma, 118, 119 e 120 Cost., l'art. 19-octies, comma 2, del d.l. n. 137 del 2020, come conv., nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. La disposizione impugnata dalla Regione Campania - escludendo ogni forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nella determinazione dei criteri di ripartizione del finanziamento di 5 milioni di euro alla diagnostica molecolare, per il potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori - vìola la competenza regionale concorrente nella materia della tutela della salute e il principio di leale collaborazione, in quanto è riconducibile alla materia di competenza concorrente della tutela della salute).