Sentenza 111/1998 (ECLI:IT:COST:1998:111)
Massima numero 23821
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
09/04/1998; Decisione del
09/04/1998
Deposito del 16/04/1998; Pubblicazione in G. U. 22/04/1998
Titolo
SENT. 111/98 B. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCESSI PENDENTI PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - MANCATA ISTANZA DI TRATTAZIONE - PREVISTA ESTINZIONE DEL PROCESSO - PRETESO DETERIORE TRATTAMENTO DEL CONTRIBUENTE RISPETTO AGLI UFFICI FINANZIARI E DEI CONTRIBUENTI CHE SI DIFENDONO PERSONALMENTE RISPETTO A QUELLI CHE SI AVVALGONO DELL'ASSISTENZA DI UN DIFENSORE - PRETESA INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 111/98 B. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCESSI PENDENTI PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - MANCATA ISTANZA DI TRATTAZIONE - PREVISTA ESTINZIONE DEL PROCESSO - PRETESO DETERIORE TRATTAMENTO DEL CONTRIBUENTE RISPETTO AGLI UFFICI FINANZIARI E DEI CONTRIBUENTI CHE SI DIFENDONO PERSONALMENTE RISPETTO A QUELLI CHE SI AVVALGONO DELL'ASSISTENZA DI UN DIFENSORE - PRETESA INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, comma primo, e 24, comma primo, Cost., l'art. 75, comma 2, secondo periodo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991 n. 413), come modificato dall'art. 69, comma 3, lett. h), d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella l. 29 ottobre 1993, n. 427, e dall'art. 1 d.l. 26 novembre 1993, n. 477 (Disposizioni urgenti in materia di ricorsi alla Commissione tributaria centrale e di acconto dell'imposta sul valore aggiunto), convertito nella l. 26 gennaio 1994, n. 55, nella parte in cui non prevede che il termine per l'istanza di trattazione decorra dalla data della ricezione dell'avviso dell'onere di proposizione dell'istanza stessa, in quanto - posto che deve escludersi che vi sia, in linea di principio, sul piano costituzionale, un divieto di introdurre nel processo un onere generalizzato di istanza di trattazione o di fissazione di udienza, con comminatoria di estinzione del processo, decorso un periodo ragionevole di inattivita' processuale; che l'onere di semplice istanza di trattazione non incide sul diritto di difesa ed e' adempimento ne' vessatorio, ne' ingiustificatamente gravoso per le parti, ne' di per se' irragionevole; che il concreto termine fissato dall'art. 75, comma 2, e' costituzionalmente adeguato; e che anche in sede processuale devono valere i principi dell'affidamento, della conoscibilita' dell'atto (o del momento da cui derivano oneri con effetti di preclusione o pregiudizievoli) e della collaborazione leale tra soggetti che operano nel processo - ove siano stati adempiuti tutti gli oneri processuali all'epoca vigenti a carico della parte ricorrente, e' manifestamente irragionevole introdurre una innovativa comminatoria di estinzione per la mancanza di un ulteriore adempimento di impulso processuale (peraltro alternativo alla possibilita' di trasferire l'esame ad altro organo giurisdizionale), quando sia configurato come eccezionale e derogatorio, sia rispetto al sistema processuale nel suo complesso, sia riguardo ai processi pendenti negli altri gradi della stessa giurisdizione, senza prevedere che il termine per l'adempimento decorra da un avviso o comunicazione alle parti interessate. red.: S. Di Palma
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, comma primo, e 24, comma primo, Cost., l'art. 75, comma 2, secondo periodo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991 n. 413), come modificato dall'art. 69, comma 3, lett. h), d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella l. 29 ottobre 1993, n. 427, e dall'art. 1 d.l. 26 novembre 1993, n. 477 (Disposizioni urgenti in materia di ricorsi alla Commissione tributaria centrale e di acconto dell'imposta sul valore aggiunto), convertito nella l. 26 gennaio 1994, n. 55, nella parte in cui non prevede che il termine per l'istanza di trattazione decorra dalla data della ricezione dell'avviso dell'onere di proposizione dell'istanza stessa, in quanto - posto che deve escludersi che vi sia, in linea di principio, sul piano costituzionale, un divieto di introdurre nel processo un onere generalizzato di istanza di trattazione o di fissazione di udienza, con comminatoria di estinzione del processo, decorso un periodo ragionevole di inattivita' processuale; che l'onere di semplice istanza di trattazione non incide sul diritto di difesa ed e' adempimento ne' vessatorio, ne' ingiustificatamente gravoso per le parti, ne' di per se' irragionevole; che il concreto termine fissato dall'art. 75, comma 2, e' costituzionalmente adeguato; e che anche in sede processuale devono valere i principi dell'affidamento, della conoscibilita' dell'atto (o del momento da cui derivano oneri con effetti di preclusione o pregiudizievoli) e della collaborazione leale tra soggetti che operano nel processo - ove siano stati adempiuti tutti gli oneri processuali all'epoca vigenti a carico della parte ricorrente, e' manifestamente irragionevole introdurre una innovativa comminatoria di estinzione per la mancanza di un ulteriore adempimento di impulso processuale (peraltro alternativo alla possibilita' di trasferire l'esame ad altro organo giurisdizionale), quando sia configurato come eccezionale e derogatorio, sia rispetto al sistema processuale nel suo complesso, sia riguardo ai processi pendenti negli altri gradi della stessa giurisdizione, senza prevedere che il termine per l'adempimento decorra da un avviso o comunicazione alle parti interessate. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 1
Altri parametri e norme interposte