Sentenza 111/1998 (ECLI:IT:COST:1998:111)
Massima numero 23822
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
09/04/1998; Decisione del
09/04/1998
Deposito del 16/04/1998; Pubblicazione in G. U. 22/04/1998
Titolo
SENT. 111/98 C. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCESSI PENDENTI PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - MANCATA ISTANZA DI TRATTAZIONE - PREVISTA ESTINZIONE DEL PROCESSO - PRETESO DETERIORE TRATTAMENTO DEL CONTRIBUENTE RISPETTO AGLI UFFICI FINANZIARI E DEI CONTRIBUENTI CHE SI DIFENDONO PERSONALMENTE RISPETTO A QUELLI CHE SI AVVALGONO DELL'ASSISTENZA DI UN DIFENSORE - INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - NON FONDATEZZA.
SENT. 111/98 C. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCESSI PENDENTI PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - MANCATA ISTANZA DI TRATTAZIONE - PREVISTA ESTINZIONE DEL PROCESSO - PRETESO DETERIORE TRATTAMENTO DEL CONTRIBUENTE RISPETTO AGLI UFFICI FINANZIARI E DEI CONTRIBUENTI CHE SI DIFENDONO PERSONALMENTE RISPETTO A QUELLI CHE SI AVVALGONO DELL'ASSISTENZA DI UN DIFENSORE - INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. e per "eccesso di potere legislativo", la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30, comma 1, lett. u), in relazione alla lett. t), l. 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria di beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), in quanto e' da escludersi il denunciato vizio di illegittimita' costituzionale rispetto ad una norma di legge-delega, che preveda tra i principi e criteri direttivi un'ipotesi di onere di istanza di trattazione (finalizzata ad una ricognizione della effettiva situazione di tutti i procedimenti in corso senza distinzione), lasciando tuttavia al legislatore delegato il compito di determinarne le ulteriori modalita', anche per quanto riguarda la decorrenza di un termine (non prefigurato). - S. nn. 113/1963, 47/1964 e 63/1977. red.: S. Di Palma
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. e per "eccesso di potere legislativo", la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30, comma 1, lett. u), in relazione alla lett. t), l. 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria di beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), in quanto e' da escludersi il denunciato vizio di illegittimita' costituzionale rispetto ad una norma di legge-delega, che preveda tra i principi e criteri direttivi un'ipotesi di onere di istanza di trattazione (finalizzata ad una ricognizione della effettiva situazione di tutti i procedimenti in corso senza distinzione), lasciando tuttavia al legislatore delegato il compito di determinarne le ulteriori modalita', anche per quanto riguarda la decorrenza di un termine (non prefigurato). - S. nn. 113/1963, 47/1964 e 63/1977. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte