Sentenza 112/1998 (ECLI:IT:COST:1998:112)
Massima numero 23818
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
09/04/1998; Decisione del
09/04/1998
Deposito del 16/04/1998; Pubblicazione in G. U. 22/04/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 112/98. PROCESSO PENALE - RESPONSABILE CIVILE - CITAZIONE DA PARTE DELL'IMPUTATO - MANCATA PREVISIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL POTERE D'INTERVENTO DEL RESPONSABILE CIVILE (A CUI NON CORRISPONDE ALCUNO SPECULARE POTERE DI CHIAMATA DELL'IMPUTATO) E RISPETTO A QUANTO PREVISTO NEL PROCESSO CIVILE - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 112/98. PROCESSO PENALE - RESPONSABILE CIVILE - CITAZIONE DA PARTE DELL'IMPUTATO - MANCATA PREVISIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL POTERE D'INTERVENTO DEL RESPONSABILE CIVILE (A CUI NON CORRISPONDE ALCUNO SPECULARE POTERE DI CHIAMATA DELL'IMPUTATO) E RISPETTO A QUANTO PREVISTO NEL PROCESSO CIVILE - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilita' civile derivante dalla assicurazione obbligatoria prevista dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato, in quanto - posto che e' fuori discussione la chiamata in garanzia dell'assicuratore da parte dell'assicurato convenuto in un giudizio civile per il risarcimento del danno provocato con la circolazione di autoveicoli sottoposti alle norme della legge per l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile; e che la posizione del convenuto, chiamato a rispondere del proprio fatto illecito in autonomo giudizio civile, e quella dell'imputato, per il quale, in relazione allo stesso tipo di illecito, vi sia stata costituzione di parte civile del danneggiato nel processo penale, sono assolutamente identiche - il principio costituzionale di egualianza e' violato da un sistema, come quello degli artt. 83 ss. cod. proc. pen., per effetto del quale l'assicuratore, quando sia responsabile civile ai sensi di legge, puo' entrare nel processo solo in forza di citazione della parte civile (o del p.m. nel caso previsto dall'art. 77 n. 4) o in forza del proprio intervento volontario, tenuto anche conto che un sistema, nel quale il danneggiato, costituendosi parte civile, diviene il "dominus" dell'estensione soggettiva degli effetti civili della sentenza penale, oltre ad apparire inadeguato rispetto ai ricordati strumenti di accesso del responsabile civile nel processo penale, risulta ben poco coerente rispetto al modello prefigurato dall'art. 651 cod. proc. pen. in ordine agli effetti di natura extrapenale del giudicato penale, potendo tali effetti realizzarsi nei confronti del responsabile civile solo nel caso in cui egli sia stato citato o sia intervenuto volontariamente nel processo penale. - S. nn. 55/1971, 24/1973 e 99/1973, 38/1982; O. n. 120/1982. red.: S. Di Palma
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilita' civile derivante dalla assicurazione obbligatoria prevista dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato, in quanto - posto che e' fuori discussione la chiamata in garanzia dell'assicuratore da parte dell'assicurato convenuto in un giudizio civile per il risarcimento del danno provocato con la circolazione di autoveicoli sottoposti alle norme della legge per l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile; e che la posizione del convenuto, chiamato a rispondere del proprio fatto illecito in autonomo giudizio civile, e quella dell'imputato, per il quale, in relazione allo stesso tipo di illecito, vi sia stata costituzione di parte civile del danneggiato nel processo penale, sono assolutamente identiche - il principio costituzionale di egualianza e' violato da un sistema, come quello degli artt. 83 ss. cod. proc. pen., per effetto del quale l'assicuratore, quando sia responsabile civile ai sensi di legge, puo' entrare nel processo solo in forza di citazione della parte civile (o del p.m. nel caso previsto dall'art. 77 n. 4) o in forza del proprio intervento volontario, tenuto anche conto che un sistema, nel quale il danneggiato, costituendosi parte civile, diviene il "dominus" dell'estensione soggettiva degli effetti civili della sentenza penale, oltre ad apparire inadeguato rispetto ai ricordati strumenti di accesso del responsabile civile nel processo penale, risulta ben poco coerente rispetto al modello prefigurato dall'art. 651 cod. proc. pen. in ordine agli effetti di natura extrapenale del giudicato penale, potendo tali effetti realizzarsi nei confronti del responsabile civile solo nel caso in cui egli sia stato citato o sia intervenuto volontariamente nel processo penale. - S. nn. 55/1971, 24/1973 e 99/1973, 38/1982; O. n. 120/1982. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte