Sentenza 114/1998 (ECLI:IT:COST:1998:114)
Massima numero 24167
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  09/04/1998;  Decisione del  09/04/1998
Deposito del 16/04/1998; Pubblicazione in G. U. 22/04/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 114/98. UBRIACHEZZA E ALCOOLISMO - UBRIACHEZZA ABITUALE E CRONICA INTOSSICAZIONE DA ALCOOL O DA SOSTANZE STUPEFACENTI - DEDOTTA <> - ASSERITA IMPOSSIBILITA' DI MOTIVAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO GIURISDIZIONALE CHE DEBBA FONDARSI SULLA PREDETTA DIFFERENZIAZIONE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 94 e 95 cod. pen., <>, in quanto - premesso che la giurisprudenza ordinaria, segnatamente quella di legittimita', si e' attestata da alcuni decenni e senza apprezzabili divergenze su una interpretazione che si presenta con caratteri di certezza e di uniformita' nella identificazione dei requisiti della cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, e che, alla stregua della predetta giurisprudenza, per potersi correttamente invocare lo stato di intossicazione cronica occorre una alterazione non transitoria dell'equilibrio biochimico del soggetto tale da determinare un vero e proprio stato patologico dell'imputato e, dunque, una corrispondente e non transitoria alterazione dei processi intellettivi e volitivi - a prescindere da ogni legittima discussione scientifica sulla esatta nozione dell'infermita' mentale e del ricorso che a questa nozione ritiene di fare la giurisprudenza ordinaria, la non irragionevolezza della disposizione di cui all'art. 95 cod. pen. deve individuarsi nella opportunita' di riaffermare anche nei casi in esame il superiore valore del principio di colpevolezza. Invero, in ultima analisi, e' il riferimento alla colpevolezza o meno del soggetto quello che deve permettere di distinguere, dal punto di vista della volonta' del legislatore e per le conseguenze previste dalla legge, la intossicazione acuta da quella cronica: colpevole quella acuta, sia pure dandosi spazio a tutti i trattamenti di recupero e agli altri provvedimenti ritenuti adeguati sul piano dell'applicazione e dell'esecuzione delle pene; incolpevole, o meno colpevole, quella cronica, sia pure attraverso il passaggio, nell'ipotesi della pena soltanto diminuita, per la discussa e discutibile figura della semi-imputabilita'. Ed e' altresi' facendo riferimento al principio di colpevolezza che il giudice deve porsi in grado di risolvere i problemi che si presentano nella concreta applicazione dell'art. 95 cod. pen., facendo ricorso, nel dubbio, proprio alle regole di giudizio espressamente stabilite nei commi 2 e 3 dell'art. 530 cod. proc. pen.: sotto questo profilo una motivazione della sentenza e' non solo possibile, ma doverosa, anche a prescindere dal pur rilevante parere eventualmente espresso, sia sull'imputabilita' che sulla pericolosita' sociale, dal perito o dai periti. red.: G. Leo - Cfr. S. n. 33/1970.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte