Ordinanza 115/1998 (ECLI:IT:COST:1998:115)
Massima numero 23819
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
09/04/1998; Decisione del
09/04/1998
Deposito del 16/04/1998; Pubblicazione in G. U. 22/04/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 115/98. AMBIENTE (TUTELA DELL') - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - NORME PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA - IMMISSIONE DI SCARICHI PROVENIENTI DA PUBBLICA FOGNATURA ECCEDENTI I LIMITI TABELLARI - PREVISIONE COME REATO SE EFFETTUATI IN LAGUNA E SOLO COME ILLECITO AMMINISTRATIVO SE EFFETTUATI AL DI FUORI DI ESSA - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - FONDAMENTO DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA IN ESIGENZE DI PARTICOLARE TUTELA, RICONOSCIUTE ANCHE IN SEDE COMUNITARIA, DELLE "AREE SENSIBILI" E DEI BACINI CON SCARSO RICAMBIO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 115/98. AMBIENTE (TUTELA DELL') - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - NORME PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA - IMMISSIONE DI SCARICHI PROVENIENTI DA PUBBLICA FOGNATURA ECCEDENTI I LIMITI TABELLARI - PREVISIONE COME REATO SE EFFETTUATI IN LAGUNA E SOLO COME ILLECITO AMMINISTRATIVO SE EFFETTUATI AL DI FUORI DI ESSA - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - FONDAMENTO DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA IN ESIGENZE DI PARTICOLARE TUTELA, RICONOSCIUTE ANCHE IN SEDE COMUNITARIA, DELLE "AREE SENSIBILI" E DEI BACINI CON SCARSO RICAMBIO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimtia' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., nei confronti dell'art. 9, sesto comma, ultima parte, della legge 16 aprile 1973, n. 171 (Interventi per la salvaguardia di Venezia), come sostituito dall'art. 1-ter del d.l. 10 agosto 1976, n. 544 (convertito con modificazioni nella legge 8 ottobre 1976, n. 690) nella parte in cui prevede come illecito penale la immissione nella laguna veneta di scarichi provenienti da pubblica fognatura che superino i valori-limite tabellari. La disparita' di trattamento rispetto a quello generalmente applicabile per gli stessi scarichi, che, se effettuati al di fuori delle acque lagunari, in seguito alle innovazioni apportate all'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (come modificato dall'art. 3, comma 1, del d.l. 17 marzo 1995, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1995, n. 172) sono ora sanzionati solo come illeciti amministrativi, puo' infatti trovare giustificazione nell'esigenza, apprezzata dal legislatore, e avvertita anche dalla normativa comunitaria (v. direttiva 91/271 CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente le acque reflue urbane) di tutelare in modo particolare le c.d. aree sensibili che - come la laguna di Venezia - comprendono "bacini chiusi, con scarso ricambio e ove possono verificarsi fenomeni di accumulazione". Fermo restando comunque che la configurazione dei reati e la determinazione delle pene edittali appartengono alla politica legislativa e quindi all'incensurabile discrezionalita' del legislatore, con l'unico limite della manifesta irragionevolezza, nella specie certo non superato. - Riguardo alla discrezionalita' del legislatore riguardo alla previsione di reati e pene v. O. n. 456/1997, nonche' S. nn. 84/1997, 370/1996 e 25/1994. red.: S. Pomodoro
E' manifestamente infondata la questione di legittimtia' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., nei confronti dell'art. 9, sesto comma, ultima parte, della legge 16 aprile 1973, n. 171 (Interventi per la salvaguardia di Venezia), come sostituito dall'art. 1-ter del d.l. 10 agosto 1976, n. 544 (convertito con modificazioni nella legge 8 ottobre 1976, n. 690) nella parte in cui prevede come illecito penale la immissione nella laguna veneta di scarichi provenienti da pubblica fognatura che superino i valori-limite tabellari. La disparita' di trattamento rispetto a quello generalmente applicabile per gli stessi scarichi, che, se effettuati al di fuori delle acque lagunari, in seguito alle innovazioni apportate all'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (come modificato dall'art. 3, comma 1, del d.l. 17 marzo 1995, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1995, n. 172) sono ora sanzionati solo come illeciti amministrativi, puo' infatti trovare giustificazione nell'esigenza, apprezzata dal legislatore, e avvertita anche dalla normativa comunitaria (v. direttiva 91/271 CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente le acque reflue urbane) di tutelare in modo particolare le c.d. aree sensibili che - come la laguna di Venezia - comprendono "bacini chiusi, con scarso ricambio e ove possono verificarsi fenomeni di accumulazione". Fermo restando comunque che la configurazione dei reati e la determinazione delle pene edittali appartengono alla politica legislativa e quindi all'incensurabile discrezionalita' del legislatore, con l'unico limite della manifesta irragionevolezza, nella specie certo non superato. - Riguardo alla discrezionalita' del legislatore riguardo alla previsione di reati e pene v. O. n. 456/1997, nonche' S. nn. 84/1997, 370/1996 e 25/1994. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 10/05/1976
n. 319
art. 0
decreto legge 17/03/1995
n. 79
art. 21
co. 3
legge 17/05/1995
n. 172
art. 0